Sentenza n. 804/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 669/2023, quanto al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 669/2023. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento in loro favore, quali distrattari, delle spese legali liquidate in complessivi 250 euro, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%. Hanno chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese con distrazione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la sentenza posta in esecuzione era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per provvedere. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Ministero ha documentato l’emissione del decreto di pagamento in data 3 febbraio 2026 e i ricorrenti hanno dichiarato che il pagamento era intervenuto. È stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché i ricorrenti si erano difesi in proprio, con salvezza della rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il giudizio si è definito per il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di legge per l’adempimento, unitamente alla notificazione e al passaggio in giudicato del provvedimento, è stato rilevato dal TAR quale presupposto dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre nel giudizio di ottemperanza quando, dopo la sua instaurazione, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente dichiara l’avvenuto pagamento o comunque il soddisfacimento della pretesa.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, la notificazione del provvedimento, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento costituiscono presupposti rilevanti per l’azione esecutiva.
- La difesa personale dei ricorrenti può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la rifusione del contributo unificato quando l’adempimento dell’amministrazione intervenga nel corso del giudizio.
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