Cassazione Civile, Ordinanza n. 31430/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione davanti al giudice di pace contro un estratto di ruolo e la cartella esattoriale ad esso sottesa, relativi a un importo iscritto a seguito di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2010. Egli deduceva di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione solo nel 2017, tramite il rilascio dell'estratto di ruolo. Dopo la declaratoria di inammissibilità in primo grado e il rigetto dell'appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come accertamento negativo e non come impugnazione esecutiva dell'estratto di ruolo; 2) violazione degli artt. 209 d.lgs. n. 285/1992 e 28 l. n. 689/1981, deducendo la prescrizione quinquennale del credito; 3) violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 209 d.lgs. n. 285/1992 in relazione all'art. 28 l. n. 689/1981, deducendo la nullità della notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa, salvo la prova di uno specifico interesse ad agire nei casi tassativi indicati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Poiché nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso la ricorrenza di tali presupposti, l'azione è stata considerata inammissibile. Di conseguenza, sono stati dichiarati inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché presupponevano l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le parti intimate non si sono difese; è stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'interesse ad agire, ma ritenuto recessivo rispetto ai limiti speciali posti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per la dedotta invalidità della notifica della cartella, salvo prova di uno specifico interesse ad agire per pregiudizi tassativamente indicati
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973
art. 209 d.lgs. n. 285/1992
richiamato nei motivi sul credito da sanzione stradale e sulla prescrizione, ma non esaminato nel merito per inammissibilità della domanda
art. 28 l. n. 689/1981
richiamato nei motivi sul termine di prescrizione delle sanzioni amministrative, ma non esaminato nel merito per inammissibilità della domanda
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione della cartella, ma non esaminato nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile per contestare la notifica della cartella, salvo che il debitore dimostri un interesse ad agire riconducibile alle specifiche ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- L'interesse ad agire richiesto per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo deve consistere in un pregiudizio attuale e concreto alla partecipazione a procedure di appalto, alla riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o alla conservazione di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- Se difetta il presupposto di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, restano assorbiti o comunque inammissibili i motivi che presuppongono l'esame del merito, come la deduzione di prescrizione del credito o di nullità della notificazione della cartella.
- La disciplina speciale introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti e opera anche per entrate extratributarie, secondo l'interpretazione consolidata richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31253/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31255/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31257/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31260/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31262/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →