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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40225/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di rettifica relativo all'anno d'imposta 1995. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009, sostenendo che, per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, continua ad applicarsi il termine annuale di impugnazione, e non quello ridotto a sei mesi. Secondo la ricorrente, l'appello era quindi tempestivo.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso. Rileva che il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso del 27 luglio 2000, dunque prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 327 c.p.c. operata dalla l. n. 69 del 2009. Richiama il principio secondo cui il nuovo termine semestrale si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento di proposizione dei successivi gradi. Ne consegue che la CTR ha erroneamente dichiarato tardivo l'appello dell'Ufficio. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma del processo tributario sulle impugnazioni, in collegamento con la disciplina generale dell'art. 327 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    La modifica del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009

    La riduzione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. si applica ai soli giudizi instaurati dal 4 luglio 2009; è irrilevante la data di apertura dei successivi gradi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Menzionato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata a seguito di proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi introdotta dalla l. n. 69 del 2009 non si applica retroattivamente ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 327 c.p.c., rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado e non quella di proposizione dei successivi gradi di impugnazione.
  • Se il giudizio è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della riforma, l'impugnazione proposta entro il termine annuale, tenuto conto della sospensione feriale applicabile, non può essere dichiarata tardiva sulla base del termine semestrale.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è erronea quando il giudice applichi un termine di impugnazione non compatibile con il regime transitorio vigente al momento di introduzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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