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Sentenza

Sentenza del 01/07/2020 n. 13391 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso impugnava la decisione della CTR di Napoli che aveva ritenuto tardiva e quindi inammissibile la contestazione della variazione del reddito dominicale e agrario risultante dall'aggiornamento catastale (del 7.3.2007). Il punto controverso era l'applicabilità della disciplina speciale contenuta nell'art. 2, comma 33 del Decreto-legge n. 262/2006 (che prevede la pubblicazione di un comunicato dell'Agenzia del Territorio e consente di proporre ricorso entro 120 giorni dalla pubblicazione) in deroga alla L. n. 342/2000, art. 74 e alle regole ordinarie del D.Lgs. n. 546/1992 (termine e decorrenza dei termini). Il ricorrente sosteneva che la disposizione derogatoria non poteva anticipare o modificare la decorrenza e la natura del termine stabilito dal D.Lgs. 546/1992 e denunciava anche carenze del comunicato e violazione del diritto alla notifica individuale (art. 24 Cost.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 2, comma 33 del D.L. n. 262/2006 costituisce norma speciale in deroga alla disciplina generale (L. 342/2000, art. 74 e D.Lgs. 546/1992, art. 21) e che, per le fattispecie ivi disciplinate, l'aggiornamento delle rendite catastali è efficace dalla pubblicazione del comunicato e che i ricorsi devono essere proposti entro 120 giorni da tale pubblicazione. La Corte ha ritenuto che non vi fosse bisogno che la norma speciale ribadisca la perentorietà del termine o l'inammissibilità del ricorso, dato che tali effetti derivano dalla applicazione, per la restante parte non derogata, della disciplina processuale generale. Ha altresì respinto le censure relative alla presunta carenza informativa del comunicato e alla mancata notifica individuale, ritenendo che la deroga legislativa legittima la procedura pubblicitaria prevista. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 262/2006, art. 2, comma 33

    In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare alla L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, l'Agenzia del Territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi ... avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente.

    La norma è stata interpretata come disposizione speciale in deroga che rende efficaci le variazioni catastali dalla pubblicazione e fissa la decorrenza e la durata del termine di impugnazione (120 giorni dalla pubblicazione).

  • Legge n. 342/2000, art. 74

    Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 ...

    Norma generale che stabilisce l'efficacia delle variazioni catastali dalla notifica individuale e la decorrenza del termine di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'art. 2, comma 33 deroghi a questo regime per le fattispecie espressamente previste.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 21

    Disciplina generale sui termini per proporre ricorso nelle controversie tributarie (decorrenza e durata dei termini processuali)

    Regola generale sui termini processuali; resta applicabile nella parte non derogata, sicché la perentorietà dell'azione e l'inammissibilità per decorso del termine derivano dall'applicazione combinata della norma generale alla fattispecie disciplinata dalla norma speciale.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamata dal ricorrente in ordine al diritto di difesa e alla necessità della notifica individuale; la Corte ha ritenuto che la deroga legislativa e il sistema di pubblicità previsto non violano il diritto di difesa in presenza della disciplina speciale.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale espressamente deroga la disciplina generale, la disciplina speciale prevale per le fattispecie da essa regolate: va verificato se sussiste una deroga esplicita e, in tal caso, la decorrenza e la durata dei termini possono differire dalle regole ordinarie.
  • Se la legge speciale prevede la pubblicazione di un comunicato come mezzo di pubblicità per l'aggiornamento catastale, il termine per proporre ricorso (es. 120 giorni) decorre dalla data di pubblicazione indicata dalla norma speciale e non dalla notifica individuale prevista dalla normativa generale.
  • La perentorietà del termine di impugnazione e l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine devono essere valutate applicando le regole processuali generali nella parte non derogata; non serve che la norma speciale ripeta espressamente la perentorietà se la norma generale già la prevede.
  • L'assenza di una notifica individuale non impedisce l'efficacia della variazione catastale quando la legge speciale abbia previsto un diverso meccanismo di pubblicità che sostituisce la notifica; tuttavia va sempre controllato che la forma di pubblicità prevista dalla legge sia stata effettivamente eseguita.
  • In caso di sviluppo normativo complesso, il contribuente che intenda impugnare variazioni catastali disciplinate da norme di deroga deve monitorare la pubblicazione dei comunicati ufficiali e agire entro i termini indicati dalla norma speciale per evitare l'inammissibilità.

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