Cassazione Civile, Ordinanza n. 06688/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti di una società di persone per IVA, IRAP e imposte sui redditi, relativo a una presunta cessione di ramo d’azienda e al recupero a tassazione di un importo di lire 2.000.000.000, e uno emesso nei confronti del socio per il reddito di partecipazione imputato in conseguenza dell’accertamento societario. La CTR aveva rigettato gli appelli dell’Ufficio ritenendo, in sintesi, che la cessione non si fosse perfezionata in forma valida ai sensi dell’art. 2556 c.c. e che l’Ufficio non avesse adeguatamente motivato il successivo avviso, anche in relazione all’art. 12, comma 7, L. 212/2000. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, trattandosi di causa inscindibile; 2) violazione degli artt. 2556 e 2193 c.c. e vizi motivazionali/per ultrapetizione, sostenendo che la forma richiesta dall’art. 2556 c.c. è solo ad probationem e che la CTR aveva contraddittoriamente negato efficacia a una scrittura privata ma poi valorizzato la medesima vicenda per determinare il reddito societario; 3) violazione delle norme sull’accertamento del reddito di partecipazione e dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, assumendo che l’accertamento fosse sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti e da elementi già emersi nel PVC e nel processo penale.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e ha accolto il primo motivo, rilevando d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario originario nelle controversie concernenti l’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato le sentenze impugnate per vizio del contraddittorio e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
nelle controversie con litisconsorzio necessario il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti interessati.
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
può operare la riunione dei processi instaurati separatamente dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
in appello, la causa va rimessa al primo giudice quando il contraddittorio non è integro.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
la Cassazione, rilevata la nullità per difetto di litisconsorzio necessario, annulla le pronunce e rinvia al primo giudice.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone comporta l’automatica imputazione ai soci pro quota e l’inscindibilità della controversia.
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in relazione all’accertamento del reddito di partecipazione derivante dall’accertamento societario.
art. 2556 c.c.
invocato nel merito; la ricorrente sosteneva che la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è richiesta ad probationem e non per la validità del contratto.
art. 2193 c.c.
richiamato in tema di iscrizione nel registro delle imprese e opponibilità ai terzi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto come parametro del vizio di motivazione apparente/insufficiente o contraddittoria.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria e alla motivazione.
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come norma sul contraddittorio endoprocedimentale; la CTR l’aveva evocata per criticare l’operato dell’Ufficio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all’accertamento dei redditi delle società di persone e dei redditi di partecipazione dei soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, e impone alla Cassazione di cassare le pronunce e rinviare al primo giudice.
- L’inosservanza del litisconsorzio necessario non è sanata dalla mancata impugnazione dell’atto da parte di uno dei soci o dalla circostanza che nei suoi confronti non sia stato emesso un separato avviso di accertamento.
- Nel processo tributario, quando il contraddittorio non è integro, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice affinché venga integrato il contraddittorio, così da assicurare un processo unitario su elementi comuni della fattispecie impositiva.
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