Cassazione Civile, Ordinanza n. 28018/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nell'aprile 2007 tra una società concedente e una società utilizzatrice, con garanzie fideiussorie prestate da due soggetti. A seguito della risoluzione del rapporto, la concedente agì in via monitoria per ottenere una somma qualificata come penale di risoluzione. Gli ingiunti proposero opposizione; il tribunale revocò il decreto ingiuntivo e ridusse l'importo dovuto, ritenendo eccessiva la penale. In appello furono respinte sia l'impugnazione principale degli opponenti sia quella incidentale della banca. In cassazione i ricorrenti principali dedussero otto motivi: 1) nullità del decreto ingiuntivo per difetto di certezza e liquidità del credito, poiché la risoluzione del leasing non sarebbe stata ancora accertata al momento dell'emissione; 2) violazione delle norme sulle preclusioni processuali, per avere la Corte ritenuto tardive le deduzioni sulla qualificazione giuridica del contratto e sull'inapplicabilità dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 1526 c.c.; 3) omessa interpretazione del contratto e della volontà delle parti; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura del contratto; 5) violazione dell'art. 1526 c.c. e conseguente illegittimità della clausola penale; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla validità delle fideiussioni; 7) violazione degli artt. 117 e 118 TUB per asserita invalidità delle fideiussioni; 8) omesso esame di un fatto decisivo per il rigetto delle istanze istruttorie e della richiesta di consulenza tecnica sul valore dell'immobile. La banca propose ricorso incidentale sostenendo che la penale non dovesse essere ridotta, perché l'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. sarebbe cosa diversa e autonoma rispetto alla penale contrattuale e non determinerebbe alcuna duplicazione risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Per i motivi dei ricorrenti principali, la Corte ha rilevato, tra l'altro, difetto di interesse sulla censura relativa al decreto ingiuntivo già revocato, genericità o mancanza di specificità delle doglianze sull'interpretazione del contratto, impropria prospettazione di vizi ex art. 360 n. 5 c.p.c. o tentativo di ottenere una rivalutazione del merito, carenze di autosufficienza sulle fideiussioni e sull'istruttoria. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la censura sulla riduzione della penale si risolvesse in una contestazione del giudizio di merito sull'eccessività della clausola, fondato sulla duplicazione tra penale e indennità di occupazione per il periodo tra risoluzione e rivendita dell'immobile. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
La censura sulla mancanza dei presupposti del decreto ingiuntivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il decreto era già stato revocato con la sentenza di primo grado e l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sull'esistenza del credito.
artt. 167 e 183, comma 5, c.p.c.
Le deduzioni sulla qualificazione giuridica del contratto e sull'inapplicabilità di determinate norme non sono state considerate domande nuove, ma mere argomentazioni difensive; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di concreta lesione.
artt. 1362-1371 c.c.
La censura è stata ritenuta generica e priva di specificità, perché non indicava con precisione quale interpretazione del contratto fosse richiesta e quale interesse concreto derivasse dalla doglianza.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura delle clausole contrattuali o una rivalutazione del merito; occorre l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo e discusso tra le parti.
art. 1526 c.c.
La parte ricorrente non ha dedotto una falsa applicazione della norma in senso tecnico, ma ha chiesto una diversa qualificazione del rapporto e, in sostanza, una rivalutazione di merito per escludere la clausola penale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione del motivo di appello e quindi per impossibilità di verificare se la motivazione resa fosse realmente inesistente o solo sintetica.
artt. 117 e 118 TUB
La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla invalidità delle fideiussioni per carenza di autosufficienza e per mancata dimostrazione delle ragioni per cui le norme sul contenuto dei contratti bancari avrebbero inciso sulla garanzia prestata.
art. 1591 c.c.
L'indennità di occupazione successiva alla risoluzione è stata considerata dalla Corte come elemento rilevante per valutare la duplicazione risarcitoria rispetto alla penale contrattuale nel periodo intercorrente fino alla rivendita del bene.
art. 1384 c.c.
La riduzione della penale è stata ritenuta espressione di un apprezzamento di merito sulla sua manifesta eccessività, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per collegare la penale alla risoluzione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro una valutazione di merito sulla eccessività della clausola.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimità originaria dell'emissione del decreto non è di regola oggetto di autonoma impugnazione della sentenza, poiché l'opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa; eventuali carenze dei presupposti monitori possono incidere soprattutto sulle spese.
- Le deduzioni che si limitano a invocare una diversa qualificazione giuridica del rapporto o una diversa lettura delle clausole contrattuali non integrano, di per sé, un vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto, se in realtà mirano a ottenere una rivalutazione del merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura si risolve nella contestazione dell'interpretazione del contratto o della valutazione degli elementi istruttori.
- La denuncia di motivazione apparente richiede una critica specifica e autosufficiente, con trascrizione del contenuto rilevante delle doglianze di merito, altrimenti la Corte non può verificare se la motivazione sia realmente mancante o solo sintetica.
- La valutazione della manifesta eccessività di una clausola penale e la conseguente riduzione ex art. 1384 c.c. costituiscono apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione soltanto nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Per sostenere l'invalidità di una fideiussione o la sua inefficacia rispetto a determinati accessori del credito è necessario indicare specificamente il contenuto del contratto, la sede processuale in cui esso è reperibile e il nesso tra le clausole denunciate e la pretesa invalidità dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →