Sentenza del 31/01/2023 n. 135 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva concordato una riduzione del canone di locazione (da €2.500,00 a €1.100,00 mensili) tramite scrittura privata con decorrenza 1/1/2014; la scrittura privata è stata registrata successivamente. L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento recuperando a tassazione i canoni originari indicati nel contratto iniziale sostenendo che la riduzione fosse opponibile ai terzi solo dalla data di registrazione. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo che l'accordo tra le parti è efficace dalla sua sottoscrizione e che il reddito imponibile deve essere calcolato secondo la rinegoziazione.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La Corte ha ritenuto che la rinegoziazione contrattuale rientra nell'autonomia negoziale delle parti, che le nuove pattuizioni hanno efficacia dalla sottoscrizione (e possono avere effetto retroattivo per accordo delle parti) e che la registrazione ha natura meramente pubblicistica/probatoria e non costitutiva. Essendo inoltre il conduttore (titolare di partita IVA) che ha portato in deduzione il nuovo canone, ciò costituisce elemento probatorio sufficiente in ordine ai tempi e modalità della rinegoziazione. Di conseguenza il locatore non può essere tassato su redditi non effettivamente conseguiti. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 17-bis
Norma procedurale richiamata per la mediazione/reclamo in materia tributaria; usata per richiamare il percorso conciliativo esperito dalle parti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Richiamata dall'appellata per eccepire difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; dal testo della sentenza si evince che la Corte ha ritenuto non decisiva per il caso la pretesa nullità, esaminando invece il merito sulla efficacia dell'accordo tra le parti.
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 7
Richiamata dall'appellata in tema di diritti e garanzie del contribuente; la decisione valorizza il principio del legittimo affidamento e la tutela del contribuente che abbia adottato comportamenti coerenti con l'accordo privatistico.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 10, comma 2
Riferimento al principio del legittimo affidamento invocato per la contestazione delle sanzioni: la sentenza valorizza come prova la deduzione del canone ridotto da parte del conduttore quale elemento che può escludere o limitare sanzioni quando il contribuente ha fatto affidamento legittimo.
Massime di principio
- Una rinegoziazione contrattuale tra le parti ha efficacia dalla sua sottoscrizione e può avere efficacia retroattiva se concordata dalle parti; la registrazione dell'accordo ha valore principalmente probatorio e pubblicistico, non costitutivo del diritto fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria non può tassare redditi che il locatore non ha effettivamente percepito: l'accordo tra le parti, adeguatamente documentato, può essere opponibile ai fini fiscali anche se registrato successivamente.
- La registrazione anticipa l'opponibilità a terzi e dà certezza probatoria, ma non è l'unico mezzo di prova della sussistenza e decorrenza della modifica contrattuale: sono rilevanti anche comportamenti delle parti (es. il conduttore che deduce il canone ridotto).
- In caso di contestazione, se il contribuente dimostra l'esistenza e la decorrenza dell'accordo (scrittura privata, comportamenti coerenti, deduzioni fiscali del conduttore), ciò costituisce elemento probatorio idoneo a escludere la tassazione sui maggiori importi.
- Il principio del legittimo affidamento può incidere sulla legittimità delle sanzioni: se il contribuente ha agito in buona fede sulla base di un accordo valido e documentabile, le sanzioni possono essere ridotte o escluse.
- Prassi consigliata: formalizzare per iscritto ogni modifica contrattuale, registrarla tempestivamente, conservare prova degli effetti pratici (pagamenti, dichiarazioni del conduttore, comunicazioni) per poter dimostrare decorrenza ed efficacia in caso di verifica tributaria.
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