Cassazione Civile, Ordinanza n. 25224/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento IRPEF con cui l'Amministrazione ha contestato ai contribuenti una plusvalenza tassabile derivante dalla cessione a titolo oneroso di due lotti di terreno edificabile siti nel Comune di Rimini. In primo grado i contribuenti avevano ottenuto accoglimento, ma in sede di rinvio la CTR ha respinto il loro originario ricorso ritenendo legittima la determinazione dell'Ufficio, basata sul valore dei beni assunto ai fini dell'imposta di registro. I ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione delle norme sul reddito diverso da cessione di terreni e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la plusvalenza non poteva essere determinata automaticamente dal valore utilizzato per l'imposta di registro, trattandosi al più di una presunzione semplice da corroborare con altri elementi; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la CTR trascurato una consulenza tecnica asseverata prodotta dai contribuenti; 3) violazione delle norme motivazionali e processuali per aver dichiarato tardiva, senza adeguata spiegazione, la produzione della relazione peritale; 4) violazione delle norme sul giudizio di rinvio per avere considerato tardiva la produzione della relazione peritale, che secondo i ricorrenti non era un mezzo di prova ma uno strumento di supporto interpretativo della disciplina applicabile. La Corte ha ritenuto fondata la censura principale e, richiamando lo ius superveniens dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, ha affermato che, per le cessioni di immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro; occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia perché aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento della plusvalenza IRPEF, il solo valore dei terreni desunto dall'accertamento operato per l'imposta di registro, senza verificare la presenza di ulteriori elementi presuntivi idonei a sostenere la pretesa fiscale. Ha disposto il rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio per cui il valore ai fini del registro non è di per sé vincolante per la determinazione della plusvalenza imponibile e valutando le prove eventualmente dedotte dalle parti; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dai contribuenti.
artt. 81, comma 1, lett. b), e 82, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamati per la disciplina della plusvalenza tassabile da cessione di terreni; la Corte li considera nel quadro della determinazione del reddito imponibile, ma applica lo ius superveniens interpretativo successivo.
artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917 del 1986
Indicati come disposizioni sostitutive delle precedenti norme del TUIR in materia di plusvalenze.
art. 2729 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il valore desunto dall'imposta di registro integra solo una presunzione semplice, non sufficiente da sola a fondare l'accertamento della plusvalenza.
art. 115 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per contestare la mancata valutazione della consulenza tecnica asseverata prodotta in giudizio.
art. 132, comma 1, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata in punto di tardività della produzione documentale.
art. 118, comma 2, r.d. n. 1368 del 1941
Richiamato insieme alle altre norme motivazionali come parametro di sufficienza della motivazione.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per denunciare il vizio motivazionale della sentenza tributaria regionale.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel contesto della disciplina probatoria del processo tributario.
artt. 392 e seguenti c.p.c.
Richiamati per censurare la declaratoria di tardività della produzione nel giudizio di rinvio e il corretto perimetro del thema decidendum in sede rescissoria.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
"per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"
È norma interpretativa con efficacia retroattiva: impedisce di fondare l'accertamento della plusvalenza IRPEF sul solo valore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, imponendo la ricerca di ulteriori elementi indiziari.
art. 58 d.P.R. n. 917 del 1986
Citato nel richiamo allo ius superveniens come disposizione interpretata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015.
art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986
Citato nel richiamo allo ius superveniens come disposizione interpretata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015.
art. 86 d.P.R. n. 917 del 1986
Citato nel richiamo allo ius superveniens come disposizione interpretata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015.
art. 5, d.lgs. n. 446 del 1997
Citato nel richiamo allo ius superveniens come disposizione interpretata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015.
art. 5-bis, d.lgs. n. 446 del 1997
Citato nel richiamo allo ius superveniens come disposizione interpretata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015.
art. 6, d.lgs. n. 446 del 1997
Citato nel richiamo allo ius superveniens come disposizione interpretata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015.
art. 7, d.lgs. n. 446 del 1997
Citato nel richiamo allo ius superveniens come disposizione interpretata dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015.
Massime di principio
- Per le cessioni di immobili, l'accertamento di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi non può essere fondato esclusivamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro: quel dato, da solo, non è sufficiente a sorreggere la pretesa fiscale.
- L'Ufficio, quando procede in via induttiva alla determinazione della plusvalenza imponibile, deve indicare elementi certi o comunque presuntivamente gravi, precisi e concordanti ulteriori rispetto al mero valore utilizzato per il registro.
- Una volta che l'Amministrazione abbia allegato elementi presuntivi idonei a sostenere il maggior corrispettivo, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
- Le norme interpretative sopravvenute si applicano anche ai giudizi pendenti quando esprimono chiaramente la volontà del legislatore di chiarire il significato della disciplina previgente, con efficacia retroattiva nei limiti del giudicato.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e alla disciplina sopravvenuta applicabile; se per la nuova regolazione sono necessari accertamenti di fatto ulteriori, questi vanno compiuti nel merito.
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