Ordinanza n. 542/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2938 del 9 ottobre 2025, pubblicato sul portale "inPA" in data 10 ottobre 2025, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206" (doc. 1), nella parte in cui, all'art. 3, non prevede la possibilità di ammissione con riserva per i candidati iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria ed in procinto di conseguire il relativo titolo abilitante; B) della impossibilità materiale di presentare la domanda di partecipazione al concorso attraverso il Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it), in quanto la piattaforma informatica non consente alla ricorrente di indicare il proprio status di laureanda e di perfezionare l'iscrizione; C) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 213230 del 5 novembre 2025 (doc. 8), nella parte in cui, fissando il calendario della prova scritta per il giorno 27 novembre 2025, rende attuale ed imminente il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esclusione della ricorrente; D) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente. NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente, iscritta per l'anno accademico 2024/2025 all'ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e che otterrà il titolo abilitante nel mese di dicembre 2025, a partecipare quantomeno con riserva al "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune", bandito con D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione di legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui non consente l'ammissione con riserva delle laureande in Scienze della Formazione Primaria; impossibilità di presentare telematicamente la domanda; avviso di fissazione della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso un'università pubblica e in procinto di conseguire il titolo abilitante nel dicembre 2025, ha chiesto l'annullamento cautelare del bando del concorso docenti nella parte in cui non prevedeva l'ammissione con riserva dei candidati non ancora laureati, nonché degli effetti impeditivi della piattaforma informatica e dell'avviso ministeriale che aveva fissato la prova scritta. Ha domandato inoltre l'accertamento del diritto a partecipare, almeno con riserva, e l'adozione delle misure necessarie a consentire la partecipazione. L'Amministrazione ha eccepito la possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del D.M. n. 206/2023, indicato quale atto presupposto del bando.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati non apparissero viziati dalle illegittimità dedotte. Ha inoltre considerato non prima facie infondata l'eccezione di possibile inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione del D.M. n. 206/2023, quale atto presupposto al bando. Per tali ragioni ha respinto l'istanza cautelare, senza accogliere la richiesta di ammissione con riserva o di adozione di misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; il giudice ha svolto la delibazione sommaria propria della fase cautelare e ha respinto la domanda.
D.M. n. 206/2023
Considerato atto presupposto del bando; la mancata impugnazione è stata ritenuta, in prima facie, potenzialmente idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della misura richiede che, all'esito della delibazione sommaria propria della fase, i provvedimenti impugnati risultino assistiti da un fumus boni iuris; in mancanza, l'istanza deve essere respinta.
- La mancata impugnazione dell'atto presupposto al provvedimento lesivo può costituire, già nella fase cautelare, una questione di possibile inammissibilità del ricorso quando l'eccezione non appaia prima facie priva di fondamento.
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