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Sentenza

Sentenza n. 4580/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di revoca di nulla osta P-NA/L/Q/2022/100250, emesso dal SUI Prefettura di Napoli e comunicato con nota prot. 0290828 del 17.07.2025, nonché d'ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202505883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e diniego della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato legittimamente in Italia sulla base del nulla osta e del visto rilasciati su richiesta del datore di lavoro originario, deduceva di avere tentato senza successo di ottenere la collaborazione di quest'ultimo per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dopo essersi trasferito a Verona, aveva trovato un nuovo datore di lavoro disponibile ad assumerlo e a subentrare nella procedura, producendo documentazione reddituale, documentazione relativa all'alloggio e asseverazione ex art. 44 d.l. 73/2022. Il ricorrente contestava la revoca, deducendo violazione degli artt. 1, 8 e 14 CEDU, degli artt. 2, 41 e 97 Cost. e degli artt. 22, comma 5-quater, 11 e 23 d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, mancato bilanciamento degli interessi e violazione del dovere di leale collaborazione. Sosteneva che l'assenza del datore di lavoro originario non fosse a lui imputabile, anche in considerazione del lungo intervallo tra il suo ingresso e la convocazione prefettizia, e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la nuova e seria opportunità lavorativa, valutando il subentro del nuovo datore di lavoro e il rilascio del relativo titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto rilevanti la buona fede del lavoratore straniero, l'ingresso legittimo in Italia, la non imputabilità della mancata sottoscrizione del contratto al lavoratore, la documentata disponibilità di un nuovo datore di lavoro e la serietà dell'opportunità occupazionale, comprovata dalla documentazione reddituale, dalla disponibilità dell'alloggio e dall'asseverazione ex art. 44 d.l. 73/2022. In applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor lavoratoris, la Prefettura non avrebbe potuto applicare in modo automatico e meccanicistico la revoca, ma avrebbe dovuto effettuare un concreto bilanciamento degli interessi e valutare il subentro del nuovo datore di lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dei diritti fondamentali; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma del TAR.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato in relazione alla tutela della vita privata e, secondo la prospettazione del ricorrente, alla necessità di considerare la situazione personale e lavorativa dello straniero; il TAR decide valorizzando proporzionalità e ragionevolezza.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato dal ricorrente contro la revoca; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma del TAR.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela della persona; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma del TAR.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla libertà e alla possibilità di svolgere attività lavorativa; il TAR valorizza la seria nuova opportunità occupazionale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la decisione censura l'applicazione automatica della revoca e il mancato bilanciamento.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    Indicato tra le disposizioni dedotte a sostegno dell'impugnazione; il testo non ne illustra puntualmente il contenuto, mentre la decisione impone una valutazione non automatica della posizione del lavoratore.

  • art. 11 d.lgs. 286/1998

    Indicato tra le disposizioni dedotte a sostegno dell'impugnazione; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    Indicato tra le disposizioni dedotte a sostegno dell'impugnazione; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    L'asseverazione prevista dalla disposizione è valorizzata come elemento documentale idoneo a dimostrare la serietà e affidabilità del nuovo datore di lavoro e della nuova opportunità occupazionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa dell'oscuramento delle generalità della parte per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la mancata perfezione del rapporto di lavoro collegato a un nulla osta all'ingresso non è imputabile al lavoratore straniero entrato legittimamente in Italia, l'Amministrazione non può disporre la revoca del nulla osta in modo automatico e meccanicistico senza valutare concretamente la posizione soggettiva dell'interessato.
  • La documentata disponibilità di un nuovo datore di lavoro, accompagnata da elementi idonei a dimostrare la serietà dell'offerta occupazionale, la capacità reddituale e la disponibilità di un alloggio, costituisce una sopravvenienza rilevante che l'Amministrazione deve considerare nel procedimento di revoca del nulla osta.
  • In presenza di buona fede del lavoratore straniero e di una seria nuova opportunità lavorativa, i principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono all'Amministrazione di bilanciare gli interessi coinvolti e di valutare il possibile subentro del nuovo datore di lavoro e il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
  • Il lungo intervallo tra l'ingresso legittimo del lavoratore straniero e la convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione rafforza l'esigenza di una valutazione individualizzata e impedisce di imputare automaticamente al lavoratore le conseguenze della mancata collaborazione del datore di lavoro originario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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