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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 4805 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento ramo d'azienda - Cessione partecipazione sociale - Riqualificazione - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Natura antielusiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la corretta applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 a un'operazione articolata in più negozi, costituita dal conferimento di un ramo d'azienda e dalla contestuale cessione della partecipazione sociale. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che gli atti dovessero essere valutati separatamente secondo la loro forma giuridica. L'Amministrazione ha invece riqualificato l'operazione considerando il collegamento funzionale tra i negozi e la causa reale perseguita dalle parti, ritenendo che la sequenza negoziale fosse finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

La decisione

La riqualificazione operata dall'Amministrazione è stata ritenuta legittima. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 consente di ricostruire la causa reale dell'operazione sulla base del collegamento tra i diversi atti e degli interessi effettivamente perseguiti, con conseguente disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti dall'abuso del diritto. L'operazione è stata quindi assoggettata all'imposta secondo la sua sostanza economica complessiva e non in base alla mera forma dei singoli negozi.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini dell'imposta di registro si ha riguardo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma è interpretata in senso antielusivo: l'Amministrazione può valutare unitariamente una pluralità di negozi collegati, individuando la causa reale dell'operazione e gli interessi concretamente perseguiti, anziché limitarsi alla forma dei singoli atti.

  • Principio generale dell'abuso del diritto

    Non possono essere riconosciuti i vantaggi fiscali ottenuti mediante il ricorso a una sequenza negoziale priva di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta, quando la struttura formale dell'operazione dissimuli una diversa sostanza economica.

Massime di principio

  • Quando più atti sono stipulati in stretta connessione temporale e funzionale, ai fini fiscali possono essere valutati come un'unica operazione economica.
  • La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nomen iuris o dalla forma contrattuale, ma dalla causa concreta e dagli effetti complessivi dell'operazione.
  • Un conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere riqualificato, se il collegamento tra gli atti dimostra che l'obiettivo sostanziale era trasferire l'azienda beneficiando di un trattamento fiscale più favorevole.
  • La riqualificazione richiede l'individuazione del collegamento negoziale e degli interessi effettivamente perseguiti; non è sufficiente contestare genericamente l'esistenza di un risparmio d'imposta.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, è opportuno documentare ragioni economiche autonome, effettive e coerenti per ciascun atto e dimostrare che la sequenza negoziale non è stata costruita esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale.

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