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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 22884 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso IVA opposto dall'Agenzia sul rilievo che la cessione del credito IVA a favore della s.p.a. era stata formalizzata dopo la chiusura della procedura fallimentare, per cui il curatore non avrebbe avuto più legittimazione a compiere atti dispositivi. L'Ufficio ha invocato l'applicazione del DPR 633/1972 (art. 30) e l'art. 120 della Legge Fallimentare, nonché la circolare ministeriale n. 3/1992, sostenendo che il rimborso deve essere richiesto dal curatore prima della chiusura del fallimento e che la chiusura determina la decadenza degli organi della procedura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla CTR della Campania in diversa composizione. La Corte ha ricordato che la chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e l'inesistenza giuridica di atti posti in essere dopo la chiusura, salvo l'ipotesi di adempimento post-fallimentare di obbligazioni negoziali assunte durante la procedura, come l'esecuzione di un contratto preliminare previamente autorizzato dal Giudice Delegato. Ha quindi disposto che il giudice del rinvio accerti se, prima della chiusura del fallimento, fosse stato stipulato un contratto preliminare autorizzato dal Giudice Delegato che prevedesse la cessione del credito IVA da eseguirsi successivamente; se non sussiste tale prova, l'atto post-chiusura è invalido.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 30

    Richiamato dall'Ufficio come parametro normativo per il rimborso IVA; la Corte non entra nel merito sostitutivo del diritto al rimborso ma richiama la necessità che gli atti dispositivi relativi al credito siano compiuti da organi legittimati nel periodo procedurale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 35, comma 4

    Richiamato nella motivazione per l'ipotesi in cui sia stato previsto un adempimento esecutivo successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività; la Corte demanda alla CTR l'accertamento dell'esistenza di un contratto preliminare autorizzato ai sensi della normativa richiamata.

  • Articolo 120 Legge Fallimentare

    La norma è richiamata per il principio che la chiusura del fallimento determina la decadenza degli organi della procedura e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio, con conseguente impossibilità per il curatore di compiere atti dispositivi dopo la chiusura, salvo casi di adempimento di obbligazioni assunte durante la procedura.

  • Circolare ministeriale n. 3 del 28 gennaio 1992

    Secondo l'Ufficio, la circolare afferma che il rimborso IVA deve essere richiesto dal curatore dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione e della dichiarazione finale ma prima della chiusura del fallimento; la Corte ricorda tuttavia che l'eccezione è rappresentata da obbligazioni negoziali assunte in corso di procedura e preventivamente autorizzate.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Cass. Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135; Cass. Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19443; Cass. Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9444

    Le pronunce richiamate consolidano il principio che gli atti posti in essere dopo la chiusura del fallimento sono giuridicamente inesistenti per carenza di potere, salvo che si tratti di adempimenti di obbligazioni contrattuali assunte durante la procedura e autorizzate dal Giudice Delegato (ipotesi del contratto preliminare esecutivo).

Massime di principio

  • La chiusura del fallimento provoca la decadenza degli organi fallimentari: atti dispositivi posti in essere dopo la chiusura sono normalmente invalsi per mancanza di potere.
  • Una cessione di credito formalizzata o eseguita dopo la chiusura del fallimento è valida solo se deriva dall'adempimento di obbligazioni negoziali assunte durante la procedura, in particolare dall'esecuzione di un contratto preliminare previamente autorizzato dal Giudice Delegato.
  • Spetta alla parte che invoca la validità della cessione post-chiusura, tipicamente il cessionario, provare l'esistenza di un contratto preliminare e dell'autorizzazione del giudice delegato antecedenti alla chiusura.
  • Per evitare l'invalidità, il curatore deve ottenere e documentare espressa autorizzazione del Giudice Delegato per qualsiasi accordo che preveda esecuzione dopo la chiusura; senza tale autorizzazione gli atti sono suscettibili di essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria.
  • L'Agenzia delle Entrate, nel valutare istanze di rimborso connesse a cessioni di credito intervenute in prossimità della chiusura del fallimento, deve verificare la data di conclusione dell'obbligazione, l'esistenza di eventuali contratti preliminari e l'esistenza dell'autorizzazione del Giudice Delegato.

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