Cassazione Penale, Ordinanza n. 28847/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato con efficacia ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa al ricorrente, con decorrenza dal 21 marzo 2024. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, contestando in particolare la decorrenza retroattiva della revoca: secondo la sua prospettazione, la decisione avrebbe valorizzato la commissione di nuovi reati avvenuti oltre otto mesi dopo l'inizio dell'esecuzione della misura, richiamando anche il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La Corte rileva però che il vizio denunciato non emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata e che il Tribunale ha fondato la revoca sulla perdurante permanenza del condannato in un contesto dedito al traffico di stupefacenti, sulla commissione di un nuovo reato di detenzione illecita di hashish il 9 dicembre 2024, sull'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tale fatto e per resistenza a pubblico ufficiale, nonché su una precedente diffida per violazione di prescrizioni del 25 gennaio 2025. Il ricorrente lamentava inoltre il mancato riferimento alla relazione UEPE del 19 novembre 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla decorrenza della revoca, osservando che il giudizio del Tribunale di sorveglianza non presentava illogicità manifesta: il programma trattamentale doveva considerarsi, in sostanza, mai effettivamente avviato, anche per la persistente mancanza di resipiscenza e per i nuovi comportamenti illeciti del condannato. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nel determinare la decorrenza della revoca dell'affidamento in prova, il giudice deve valutare non solo la gravità del comportamento che giustifica la revoca, ma anche la condotta complessiva tenuta durante il periodo di prova e l'incidenza concreta delle prescrizioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 47 ord. pen.
La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposta con valutazione della decorrenza ex tunc, sulla base della condotta complessiva del condannato e dell'effettiva incidenza del programma trattamentale e delle prescrizioni.
art. 81 ord. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa oggetto di revoca.
Massime di principio
- In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, la decorrenza della revoca non va ancorata solo al singolo episodio che la determina, ma deve essere motivata tenendo conto dell'intera condotta del condannato nel periodo di prova, della gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti e dell'effettiva incidenza delle prescrizioni imposte.
- La revoca ex tunc può essere giustificata quando dal complesso delle risultanze emerga che il programma trattamentale non sia stato realmente intrapreso o abbia perso significato sin dall'inizio per la persistente adesione a contesti criminali e per la commissione di nuovi reati durante l'esecuzione della misura.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la censura del ricorrente si fonda su una lettura dell'ordinanza non corrispondente al contenuto effettivo del provvedimento impugnato.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice di sorveglianza sulla revoca dell'affidamento in prova è censurabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale, non per una diversa lettura del materiale fattuale compiuta dal ricorrente.
- La relazione dell'UEPE non assume rilievo decisivo se la motivazione della revoca si fonda in modo autonomo e coerente su plurimi elementi sintomatici della mancata adesione al programma e della permanenza nella devianza.
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