Corte di giustizia, Sentenza C-558/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 ottobre 2025. — Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik AS contro Myflyright GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Landshut. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 6 – Nozione di “ritardo di un volo” – Posticipazione di un volo previamente annunciata dal vettore aereo con conferma dei nuovi orari di partenza e di arrivo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1 – Diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo di tre o più ore all’arrivo di un volo – Nozione di “orario di arrivo previsto” – Determinazione della durata del ritardo. — Causa C-558/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per il regolamento n. 261/2004, conta l’orario di arrivo originario del volo quando si valuta se il ritardo all’arrivo superi la soglia delle tre ore e dia diritto alla compensazione pecuniaria. La successiva emissione di una nuova conferma di prenotazione con orari posticipati non incide sul parametro di calcolo. La Corte ha quindi respinto l’impostazione del vettore e ha reso superflua la risposta al secondo quesito.
Determinazione del ritardo compensabile ex regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di posticipazione preventiva del volo con nuova conferma di prenotazione: rileva l’orario originariamente previsto, non quello modificato unilateralmente dal vettore.
La questione giuridica
Se, ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo prolungato, la durata del ritardo all’arrivo debba essere calcolata sull’orario di arrivo originariamente previsto oppure sull’orario di arrivo indicato in una nuova conferma di prenotazione inviata dal vettore prima della partenza; e, in caso di adozione dell’orario modificato, se conti il momento dell’informazione ai passeggeri e il rispetto delle soglie dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004.
Principio di diritto
In caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, anche se comunicata preventivamente ai passeggeri e accompagnata dall’emissione di una nuova conferma di prenotazione, la durata del ritardo rilevante ai fini della compensazione pecuniaria ex articolo 7 del regolamento n. 261/2004 deve essere calcolata rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto al momento della prenotazione. Un vettore non può sottrarsi all’obbligo compensatorio modificando unilateralmente, mediante una nuova conferma, l’orario contrattualmente convenuto; resta dunque compensabile il ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario iniziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
Ritardo prolungato e nuova conferma di prenotazione nel trasporto aereo
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale del Landgericht Landshut, ha interpretato il regolamento (CE) n. 261/2004 con riferimento alla determinazione del ritardo all’arrivo di un volo previamente posticipato dal vettore e accompagnato dall’invio di una nuova conferma di prenotazione. La controversia opponeva Corendon Airlines a Myflyright GmbH, cessionaria dei diritti di quattro passeggeri che chiedevano la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento.
Fatti e procedimento principale
Quattro passeggeri avevano prenotato un volo Monaco-Antalya con partenza prevista alle 10:20 e arrivo alle 14:20 del 2 agosto 2022. Il giorno prima della partenza ricevevano una nuova conferma di prenotazione che posticipava il volo alle 11:20, con arrivo previsto alle 15:20. In realtà, il volo decollava alle 14:37 e giungeva a destinazione alle 18:16. Myflyright, dopo la cessione dei diritti dei passeggeri, chiedeva EUR 1.600 complessivi, ossia EUR 400 per ciascun passeggero, sul presupposto che il ritardo fosse superiore a tre ore rispetto all’orario originario.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo che la posticipazione comunicata non trasformasse il caso in cancellazione e che il ritardo dovesse essere misurato rispetto agli orari iniziali. In appello, Corendon sosteneva invece che dovesse prendersi come riferimento il nuovo orario risultante dalla conferma aggiornata.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se, in presenza di una posticipazione preventiva degli orari di volo con nuova conferma di prenotazione, la durata del ritardo ai fini della compensazione pecuniaria dovesse essere calcolata:
- sull’orario di arrivo originariamente previsto; oppure
- sull’orario di arrivo indicato nella nuova conferma.
In via subordinata, il giudice chiedeva se, assumendo il nuovo orario, dovesse rilevare il momento in cui il passeggero era stato informato della modifica e se le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento fossero state rispettate per escludere la compensazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare:
- considerando 1, 2 e 4, relativi all’elevato livello di protezione dei passeggeri e al rafforzamento dei loro diritti;
- articolo 2, lettera l), che definisce la cancellazione del volo;
- articolo 5, paragrafo 1, lettera c), relativo alla compensazione in caso di cancellazione;
- articolo 6, sulla nozione di ritardo;
- articolo 7, paragrafo 1, sulla compensazione pecuniaria.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento non definisce la nozione di “ritardo” del volo, a differenza della cancellazione. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui vi è ritardo quando il volo è effettuato secondo la programmazione originaria ma l’orario effettivo di partenza è posticipato rispetto a quello inizialmente previsto; inoltre, il mero rinvio dell’orario di partenza non basta a qualificare il caso come cancellazione.
Nel caso concreto, la comunicazione preventiva della posticipazione e l’invio di una nuova conferma di prenotazione, senza mutamento dell’aeroporto di partenza o arrivo né del numero del volo, integrano comunque un “ritardo” ai sensi dell’articolo 6 del regolamento.
Ai fini della compensazione, la Corte ribadisce che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati quando subiscono una perdita di tempo irreversibile pari o superiore a tre ore all’arrivo, vale a dire quando giungono alla destinazione finale almeno tre ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto. Tale soglia è coerente con la logica dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), che consente in caso di cancellazione in extremis una certa elasticità temporale del volo alternativo.
La Corte afferma che nulla nel testo del regolamento esclude che il ritardo sia calcolato in relazione all’orario originariamente concordato tra passeggero e vettore al momento della prenotazione. Al contrario, calcolare il ritardo sulla base del nuovo orario unilateralmente comunicato dal vettore svuoterebbe la tutela, consentendo al vettore di modificare senza limiti il parametro di riferimento mediante una semplice nuova conferma di prenotazione. Ciò sarebbe incompatibile con l’obiettivo del regolamento di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e con l’interpretazione estensiva dei diritti loro riconosciuti.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’informazione preventiva della posticipazione toglierebbe rilevanza al ritardo: tale comunicazione può eventualmente ridurre i disagi, ma non muta la qualificazione del caso né il criterio di calcolo del ritardo compensabile.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che, in caso di posticipazione degli orari di partenza e di arrivo di un volo, previamente annunciata dal vettore e accompagnata da una nuova conferma di prenotazione, la durata del ritardo subito all’arrivo deve essere determinata prendendo in considerazione l’orario di arrivo inizialmente previsto.
Dato che la prima questione risolveva la controversia, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per le parti del procedimento principale.
Principio affermato
Il vettore aereo non può ridurre o neutralizzare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004 mediante una posticipazione preventiva degli orari di volo e l’emissione di una nuova conferma di prenotazione: il ritardo all’arrivo va sempre misurato rispetto all’orario originario convenuto al momento della prenotazione.
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