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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 4811 - Comm. Trib. Prov. Milano

Enea - Rettifica della comunicazione errata - Remissione in bonis - Non applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La remissione in bonis è stata ritenuta non applicabile. Essa riguarda il mancato tempestivo compimento di un adempimento formale, non un adempimento già effettuato nei termini ma affetto da errori e successivamente corretto oltre il termine. Poiché la comunicazione originaria era stata presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la successiva rettifica tardiva non poteva essere sanata tramite la remissione in bonis.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della comunicazione trasmessa all'ENEA per accedere alle detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica. Il contribuente aveva inviato la comunicazione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, ma con dati errati, provvedendo poi a rettificarla mediante una nuova comunicazione oltre tale termine. Sosteneva che fosse applicabile la remissione in bonis prevista dal d.lgs. n. 16/2012.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 16/2012

    L'istituto consente di sanare il mancato tempestivo assolvimento di specifici adempimenti formali, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge; non è destinato a correggere una comunicazione già presentata nei termini ma contenente errori.

  • Disciplina delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica

    Invio della documentazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori

    Il termine di 90 giorni costituisce il termine per la trasmissione della comunicazione necessaria alla fruizione della detrazione. L'invio tempestivo ma errato non equivale a un omesso invio sanabile mediante remissione in bonis.

Massime di principio

  • La remissione in bonis opera per sanare un'omissione o un ritardo in un adempimento formale, non per correggere tardivamente il contenuto di un adempimento già eseguito.
  • Per le comunicazioni ENEA è essenziale verificare con attenzione i dati prima dell'invio: una rettifica oltre il termine ordinario potrebbe non essere equiparata a una semplice regolarizzazione.
  • L'invio entro il termine non rende automaticamente valida una comunicazione contenente errori sostanziali; la possibilità di correggerla dipende dalle regole specifiche applicabili e dai tempi della rettifica.
  • La remissione in bonis non può essere utilizzata come rimedio generale per conservare un'agevolazione fiscale quando il contribuente abbia trasmesso una dichiarazione o comunicazione inesatta oltre il termine previsto.

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