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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25578/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2011, ritenendo soggetti passivi un centro di trasmissione dati e il bookmaker estero per conto del quale operava. La sentenza di merito aveva respinto l'appello del contribuente, confermando la pretesa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dello Statuto del contribuente per mancata traduzione in inglese dell'avviso; 2) violazione delle norme sull'imposta unica e omessa pronuncia sul presupposto soggettivo e territoriale, sostenendo che non fosse soggetto passivo e che mancasse territorialità; 3) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, chiedendo la disapplicazione della normativa interna; 4) violazione dell'art. 401 della direttiva IVA, assumendo il contrasto dell'imposta unica con il divieto di imposte sul volume d'affari; 5) omessa pronuncia sull'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori. In via preliminare era chiesto anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale e ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondati i profili relativi alla traduzione dell'atto, alla soggettività passiva, alla territorialità, alla compatibilità unionale e all'art. 401 della direttiva IVA. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di interesse, osservando che l'obiettiva incertezza normativa poteva rilevare solo per periodi anteriori alla legge di interpretazione autentica, mentre la controversia riguarda il 2011. Le spese sono state compensate per la novità/successiva chiarificazione del quadro giurisprudenziale. Il ricorso è stato quindi sostanzialmente respinto.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché la Corte di giustizia si era già pronunciata sulle medesime questioni, escludendo discriminazioni e incompatibilità della disciplina nazionale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La mancata traduzione in lingua inglese dell'avviso non ha determinato invalidità, perché l'atto è stato notificato in Italia e comunque la proposizione del ricorso ha sanato l'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ha esercitato il diritto di difesa impugnandolo.

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il rinvio alle regole del processo civile sulle notificazioni comporta l'applicazione del relativo regime di nullità e sanatoria anche all'avviso di accertamento tributario.

  • art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    La norma, come interpretata dalla legge del 2010, individua tra i soggetti passivi dell'imposta unica anche chi gestisce scommesse fuori dal sistema concessorio.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Ha natura di norma di interpretazione autentica e chiarisce che l'imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, con obbligo per le ricevitorie che operano per bookmaker privi di concessione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta o dichiarata inammissibile nei punti in cui la Corte ha ritenuto comunque esaminate o non deducibili le questioni prospettate.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La normativa nazionale sull'imposta unica non è stata ritenuta discriminatoria né idonea a ostacolare la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    L'imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA.

  • art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla parte sul tema sanzionatorio, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dalla parte per l'esimente, ma non applicato nel caso concreto.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'obiettiva incertezza normativa può escludere le sanzioni per periodi anteriori alla norma interpretativa, ma non per l'anno 2011 oggetto di causa.

  • art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla parte in relazione alla traduzione degli atti, ma la Corte ha fatto applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione dell'avviso di accertamento non determina invalidità quando l'atto sia comunque notificato nel domicilio fiscale del destinatario e questi abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, perché la proposizione del ricorso sana la nullità per raggiungimento dello scopo.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo non solo il bookmaker, ma anche il titolare della ricevitoria o del centro di trasmissione dati che operi in Italia per conto di operatore estero privo di concessione, se l'attività concorre alla raccolta e gestione delle giocate.
  • Ai fini della territorialità dell'imposizione, rileva il luogo in cui la scommessa è raccolta e i servizi di organizzazione del gioco sono svolti, non la sola sede estera del bookmaker.
  • La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse non viola le libertà fondamentali UE né introduce una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché si applica indistintamente a tutti coloro che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
  • L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari e, quindi, non contrasta con l'art. 401 della direttiva IVA; la sua cumulabilità con l'IVA è consentita se il tributo speciale non assume natura di imposta sul giro d'affari.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in tema di sanzioni non è invocabile quando la controversia riguarda un periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica che ha chiarito la soggettività passiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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