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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9943/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori di Motti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per usura aggravata (capo 2) e tentata estorsione aggravata (capo 3). Le doglianze principali erano: 1) nullità per composizione del collegio con giudice onorario, in contrasto con le norme introdotte dal D.Lgs. n.116/2017; 2) omissione e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p.; 3) illegittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni rese da Gennaro Avallone con ordinanza ex art. 512 c.p.p. e mancata valutazione della richiesta di rinnovazione relativa a tali dichiarazioni; 4) incompletezza e travisamento delle risultanze probatorie, compresa la valutazione della consulenza tecnica del P.M. rispetto a quella di parte e l'erronea valutazione dell'attendibilità delle persone offese; 5) censure sulla qualificazione dei debiti (commerciali vs. finanziari) e sul concorso di persone nel reato (coinvolgimento di Castellone); 6) illegittimità e insufficiente motivazione in ordine all'aggravante prevista dall'art. 644, 5° comma, n.2 c.p.; 7) vizio nella conferma della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. n.306/92 e mancata adeguata considerazione della sproporzione tra redditi e beni; 8) carenza motivazionale sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato le condanne per usura aggravata e tentata estorsione aggravata. In particolare: - ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n.116/2017, perché l'azione penale era stata esercitata prima dell'entrata in vigore della riforma (pertanto l'utilizzo di giudice onorario non ha determinato la nullità); - ha richiamato il principio della "doppia conforme": quando i giudici di merito convergono nello stesso convincimento la Cassazione può sindacare solo vizi di manifest travisamento o omissioni dell'esame di temi probatori decisivi; - ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sul rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria; - ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi che sostanzialmente chiedevano una rivalutazione ex novo delle prove (compresa la consulenza di parte) e ha confermato la valutazione dell'attendibilità delle persone offese, non riscontrando contraddizioni manifeste; - ha condiviso la valutazione delle aggravanti (uso di arma e la circostanza riconducibile alla procura/garanzia), così come la decisione sulla confisca, ritenendo che le allegazioni difensive non avessero superato gli accertamenti svolti in istruttoria; - ha condannato il ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e confermato le liquidazioni indicate in dispositivo. Nessuno dei reati è risultato prescritto.

Norme richiamate

  • art. 30 D.Lgs. n.116/2017

    Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale

    Disciplina transitoria: se l'azione penale era già stata esercitata alla data di entrata in vigore, il divieto di impiego dei giudici onorari nei collegi per taluni reati non si applica; pertanto la composizione del collegio con giudice onorario non determina nullità nei procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore.

  • art. 12 D.Lgs. n.116/2017

    Riferita dalla giurisprudenza come fonte della limitazione alla "capacità" del giudice onorario in certi procedimenti penali; l'eventuale violazione può determinare nullità assoluta se la disciplina sostituisce la competenza naturale.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulla nullità assoluta; richiamata nel contesto delle ipotesi di illegittima composizione del collegio e della conseguente nullità quando la "capacità" del giudice è illegittimamente instaurata.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola la richiesta di rinnovazione del dibattimento: il giudice d'appello che respinge la rinnovazione deve motivare l'assenza di decisività degli elementi richiesti; qui la Corte d'appello ha fornito motivazione ritenuta non sindacabile in cassazione salvo vizi manifesti.

  • art. 512 c.p.p.

    Norma che consente acquisizioni probatorie (es. dichiarazioni); la legittimità dell'ordinanza impugnata è stata valutata dai giudici di merito e ritenuta non decisiva per cassazione.

  • art. 644 c.p.

    Norma sull'usura; nel testo è richiamata anche la previsione dell'aggravante (5° comma, n.2) quando il colpevole richiede garanzie come partecipazioni, quote o proprietà: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione agli accordi e alla procura a vendere.

  • art. 629 c.p.

    Norma relativa all'estorsione e alle circostanze aggravanti; la Corte ha confermato il concorso di persone e l'applicazione dell'aggravante per l'uso di arma, ritenendo sufficienti i riscontri in atti.

  • art. 12-sexies D.L. n.306/92

    Norma richiamata in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto motivata la decisione di merito sulla sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni/rapporti finanziari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione: la parte privata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Massime di principio

  • La composizione del collegio con giudici onorari non determina automaticamente la nullità se, alla data di entrata in vigore della riforma (D.Lgs. n.116/2017), era già stata esercitata l'azione penale; il momento rilevante è l'atto formale di esercizio dell'azione (es. richiesta di rinvio a giudizio).
  • Nei casi di "doppia conforme" (medesima decisione in primo e secondo grado), la Corte di Cassazione limita il suo sindacato alla verifica di omissioni o di manifesto travisamento delle prove e non riconsidera ex novo la valutazione del merito probatorio.
  • Il giudice d'appello che respinge la richiesta di rinnovazione del dibattimento deve motivare perché gli accertamenti aggiuntivi sarebbero inutili o non decisivi, ma tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi manifesti.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate, costituire base esclusiva per la condanna; la loro valutazione è questione di fatto riservata al giudice di merito salvo evidenti contraddizioni.
  • Per censurare in Cassazione l'utilizzabilità di singole prove occorre indicare come l'eliminazione di tali elementi inciderebbe sulla "prova di resistenza" (cioè se le residue risultanze sarebbero insufficienti a sostenere il convincimento).
  • Le impugnazioni relative alla confisca e alla sproporzione tra redditi e patrimoni richiedono una contestazione precisa dei criteri e dei dati usati per il calcolo; osservazioni generiche sulla capacità imprenditoriale o redditi leciti non sono di per sé sufficienti a ribaltare l'accertamento.
  • I motivi di cassazione che si limitano a richiamare genericamente censure già formulate in appello, senza esporne il contenuto e la rilevanza di diritto, sono inammissibili.

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