Sentenza n. 982/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento Cat. A.-OMISSIS- – Cont. Cit. emesso dal Questore di Palermo in data 29.10.2024 e notificato in data 30.04.2025, con cui è stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio a causa del mancato versamento del contributo di € 40,00 previsto per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio per mancata prova del versamento del contributo di 40 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Palermo aveva archiviato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata il 12 luglio 2023, per mancata produzione della prova del versamento del contributo di 40 euro previsto dall’art. 5, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, poiché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 non indicava la necessità di integrare la documentazione con la prova del pagamento del contributo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, che impedisce il rigetto del permesso o del suo rinnovo per mere irregolarità amministrative sanabili, nonché la violazione del principio di proporzionalità, lamentando la mancata considerazione del proprio percorso di integrazione in Italia, degli studi svolti, dell’attività lavorativa, della partecipazione a progetti culturali e sociali e dell’inserimento in un contesto familiare italiano. Nel corso del giudizio la Questura ha manifestato disponibilità al rilascio del permesso, subordinandolo alla rinuncia alla domanda di protezione internazionale e alla prova del pagamento del contributo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 vieta espressamente il rigetto o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per mere irregolarità amministrative sanabili; tale natura è stata riconosciuta al mancato pagamento o alla mancata documentazione del contributo. Il giudice ha inoltre accolto la censura procedimentale: la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 non aveva indicato il mancato pagamento del contributo quale ragione ostativa, impedendo al ricorrente di integrare tempestivamente la documentazione. Poiché l’integrazione avrebbe potuto evitare l’adozione del provvedimento sfavorevole, il vizio ha inciso concretamente sul procedimento. Il provvedimento è stato annullato, con obbligo della Questura di riesaminare l’istanza alla luce dei rilievi conformativi della sentenza. Il TAR ha osservato incidentalmente che l’eventuale titolarità di altro permesso di soggiorno non sarebbe comunque ostativa al rilascio del titolo richiesto e che la possibile coesistenza di più titoli potrebbe essere risolta in sede procedimentale. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998
Prevede il contributo per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno; la sua mancata documentazione non consente, da sola, il rigetto quando l’irregolarità è sanabile.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. …
Vieta di rigettare la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per mere irregolarità amministrative sanabili, tra cui il pagamento di un contributo.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la comunicazione deve indicare concretamente anche la carenza documentale sanabile che fonda il possibile diniego, così da consentire all’interessato di integrare la documentazione.
art. 32, comma 4, primo periodo, d.lgs. 25/2008
Richiamato incidentalmente per affermare che la titolarità di altro permesso di soggiorno non sarebbe, di per sé, ostativa al rilascio del titolo richiesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il mancato pagamento o la mancata documentazione del contributo dovuto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno costituisce una mera irregolarità amministrativa sanabile e non può, da solo, giustificare il rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 deve indicare specificamente le carenze documentali che l’amministrazione intende porre a fondamento del diniego, quando siano suscettibili di integrazione; l’omessa indicazione è lesiva della partecipazione procedimentale se l’interessato avrebbe potuto sanare la carenza prima dell’adozione del provvedimento.
- Quando l’irregolarità documentale è sanabile e la comunicazione ex art. 10-bis non l’ha indicata, il vizio procedimentale è concreto e rilevante, poiché la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
- L’annullamento del diniego o dell’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la domanda nel rispetto dei rilievi conformativi contenuti nella sentenza, restando impregiudicati gli ulteriori accertamenti di competenza amministrativa.
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