Sentenza del 23/06/2016 n. 1142 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notifica al legale rappresentante di una società - Notifica alla società ai fini della decadenza di cui all'art. 25 DPR 603/72 - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità e gli effetti della notifica degli atti tributari. In particolare, si discute se la notifica effettuata alla società possa impedire la decadenza del termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 nei confronti del legale rappresentante, personalmente considerato. La sentenza afferma che la notifica alla società e quella alla persona fisica del legale rappresentante riguardano soggetti distinti e non producono automaticamente effetti reciproci.
La decisione
Il ricorso del legale rappresentante è stato accolto, poiché la notifica effettuata alla società non è stata ritenuta idonea a interrompere o evitare la decadenza maturata nei confronti della persona fisica. I termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 hanno natura decadenziale: devono essere rispettati mediante una valida notifica al soggetto interessato entro il termine previsto e, diversamente dai termini prescrizionali, non sono suscettibili di interruzione.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine per la notifica degli atti è decadenziale. Pertanto, l'Amministrazione deve notificare l'atto al corretto destinatario entro il termine previsto; la notifica a un soggetto diverso, come la società rispetto al suo legale rappresentante personalmente, non impedisce la decadenza nei confronti di quest'ultimo.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è rivolta a una persona fisica distinta dalla società da essa rappresentata, la notifica deve essere eseguita anche nei confronti della persona fisica entro il termine decadenziale applicabile.
- La società e il suo legale rappresentante sono soggetti giuridicamente distinti: la notifica alla società non equivale, di regola, alla notifica personale al rappresentante.
- I termini decadenziali richiedono il compimento tempestivo dell'atto previsto dalla legge e non possono essere salvati facendo valere una notifica effettuata a un soggetto diverso dal destinatario.
- In casi analoghi occorre verificare sia il destinatario formale dell'atto sia la data e la validità della notifica, distinguendo gli effetti nei confronti della società da quelli nei confronti del legale rappresentante.
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