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Sentenza

Sentenza del 23/06/2016 n. 1142 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Notifica al legale rappresentante di una società - Notifica alla società ai fini della decadenza di cui all'art. 25 DPR 603/72 - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità e gli effetti della notifica degli atti tributari. In particolare, si discute se la notifica effettuata alla società possa impedire la decadenza del termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 nei confronti del legale rappresentante, personalmente considerato. La sentenza afferma che la notifica alla società e quella alla persona fisica del legale rappresentante riguardano soggetti distinti e non producono automaticamente effetti reciproci.

La decisione

Il ricorso del legale rappresentante è stato accolto, poiché la notifica effettuata alla società non è stata ritenuta idonea a interrompere o evitare la decadenza maturata nei confronti della persona fisica. I termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 hanno natura decadenziale: devono essere rispettati mediante una valida notifica al soggetto interessato entro il termine previsto e, diversamente dai termini prescrizionali, non sono suscettibili di interruzione.

Norme richiamate

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    Il termine per la notifica degli atti è decadenziale. Pertanto, l'Amministrazione deve notificare l'atto al corretto destinatario entro il termine previsto; la notifica a un soggetto diverso, come la società rispetto al suo legale rappresentante personalmente, non impedisce la decadenza nei confronti di quest'ultimo.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria è rivolta a una persona fisica distinta dalla società da essa rappresentata, la notifica deve essere eseguita anche nei confronti della persona fisica entro il termine decadenziale applicabile.
  • La società e il suo legale rappresentante sono soggetti giuridicamente distinti: la notifica alla società non equivale, di regola, alla notifica personale al rappresentante.
  • I termini decadenziali richiedono il compimento tempestivo dell'atto previsto dalla legge e non possono essere salvati facendo valere una notifica effettuata a un soggetto diverso dal destinatario.
  • In casi analoghi occorre verificare sia il destinatario formale dell'atto sia la data e la validità della notifica, distinguendo gli effetti nei confronti della società da quelli nei confronti del legale rappresentante.

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