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Parere

Parere n. 448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, cittadino pakistano, contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- di diniego della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo il difetto di motivazione e la violazione del principio di uguaglianza. Nel corso dell’esame è emerso che la relazione ministeriale prevista per il ricorso straordinario, trasmessa alla Sezione il 20 marzo 2024, non risulta essere stata comunicata al ricorrente. La questione procedurale consiste quindi nella necessità di garantire il contraddittorio mediante la conoscenza della relazione e la possibilità di presentare controdeduzioni prima dell’adozione del parere definitivo.

Il parere

La Sezione non ha esaminato, allo stato, né le questioni preliminari né il merito del ricorso, ritenendo di non poter esprimere il parere richiesto in assenza della prova della consegna della relazione ministeriale al ricorrente. Ha disposto che il Ministero dell’interno comunichi la relazione entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, assegni al ricorrente un termine non inferiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni e trasmetta alla Sezione, insieme alle controdeduzioni, le osservazioni finali del Ministero entro sessanta giorni. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.

Osservazioni

Comunicazione della relazione ministeriale

La documentazione del fascicolo non prova che la relazione ministeriale sia stata comunicata al ricorrente. Il Ministero dell’interno deve procedere alla comunicazione entro dieci giorni dalla comunicazione del parere.

Controdeduzioni del ricorrente e osservazioni finali del Ministero

Al ricorrente deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione tali controdeduzioni unitamente alle proprie osservazioni finali entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando la relazione ministeriale non risulti comunicata al ricorrente, il Consiglio di Stato non può definire il parere senza previamente assicurare la conoscenza della relazione e la possibilità di presentare controdeduzioni.
  • La prova della comunicazione della relazione ministeriale costituisce un presupposto necessario per il rispetto del contraddittorio nel procedimento consultivo relativo al ricorso straordinario.
  • Prima della decisione definitiva sul ricorso straordinario, il ricorrente deve disporre di un termine non inferiore a venti giorni per controdedurre alla relazione ministeriale, mentre l’amministrazione deve trasmettere alla Sezione le controdeduzioni e le proprie osservazioni finali.
  • In presenza di una lacuna istruttoria concernente una garanzia essenziale del contraddittorio, la Sezione può sospendere l’adozione del parere, impartire specifici incombenti all’amministrazione e rinviare la trattazione, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino pakistano contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana adottato per carenza del requisito reddituale.

Premesse e richiesta di cittadinanza

Il ricorrente aveva presentato il 29 ottobre 2015 un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. L’istanza è stata respinta dal Ministero dell’interno per insufficienza del requisito reddituale.

Motivi del ricorso

Contro il diniego il ricorrente ha proposto ricorso straordinario, notificato il 23 settembre 2020, deducendo:

  • il difetto di motivazione del provvedimento;
  • la violazione del principio di uguaglianza.

Omessa comunicazione della relazione ministeriale

Il Ministero dell’interno ha trasmesso alla Sezione la relazione ministeriale di rito con nota del 20 marzo 2024. Tuttavia, dagli atti del fascicolo non risultava provata la comunicazione della relazione al ricorrente.

La Sezione ha ritenuto che tale omissione impedisse, allo stato, l’adozione del parere, poiché il ricorrente deve poter conoscere la posizione dell’amministrazione e presentare eventuali controdeduzioni prima della definizione del ricorso.

Incombenti istruttori

Per assicurare il contraddittorio, la Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno:

  • comunichi la relazione ministeriale al ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione del parere;
  • assegni al ricorrente un termine non inferiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni;
  • trasmetta alla Sezione le controdeduzioni del ricorrente insieme alle proprie osservazioni finali entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.

Esito interlocutorio

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione del ricorso a un’adunanza da fissare nel secondo trimestre del 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva né sulla regolarità del ricorso né sulla fondatezza delle censure relative al diniego della cittadinanza.

Protezione dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

Testo integrale

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