Sentenza del 08/06/2015 n. 1040 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Determinazione dell'imposta - Deducibilità del canone demaniale corrisposto al Comune per la concessione di una porzione di arenile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione è stata riconosciuta. Il canone demaniale non è stato qualificato come un'obbligazione personale estranea all'immobile, ma come il corrispettivo di quote del diritto di superficie o comunque del godimento dell'area sulla quale insiste il fabbricato. Pertanto, rientra tra i canoni e gli altri oneri deducibili dal reddito degli immobili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del D.P.R. 917/1986.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRPEF, del canone demaniale versato al Comune per la concessione di una porzione di arenile sulla quale insisteva un fabbricato di proprietà del contribuente. L'Amministrazione contestava la deduzione, ritenendo il canone un'obbligazione personale del concessionario verso la pubblica amministrazione. È stato invece sostenuto che il canone costituisse il corrispettivo per il godimento dell'area e, quindi, un onere direttamente gravante sul reddito dell'immobile.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo
La disposizione consente di dedurre dal reddito complessivo i canoni e gli altri oneri che gravano sui redditi degli immobili. Il canone demaniale è stato ricondotto a questa categoria perché collegato direttamente al godimento dell'area su cui sorge l'immobile e non qualificabile come semplice obbligazione personale.
Massime di principio
- Un canone o onere versato per il godimento dell'area su cui insiste un immobile produttivo di reddito può essere deducibile se presenta un collegamento diretto con il reddito immobiliare.
- Per valutare la deducibilità conta la natura sostanziale dell'esborso: se costituisce il corrispettivo per l'utilizzo del bene o di un diritto reale sull'area, può rientrare tra gli oneri deducibili; se è invece personale o privo di un nesso diretto con l'immobile, la deduzione può essere esclusa.
- La deducibilità richiede comunque che l'immobile concorra alla formazione del reddito complessivo e che il pagamento sia documentato e riferibile al periodo d'imposta interessato.
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