Cassazione Penale, Ordinanza n. 32313/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorso ha censurato, in sostanza, la valutazione dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che mancasse il dolo richiesto per la configurazione della fattispecie. La censura era però sostanzialmente reiterativa di quanto già dedotto in appello e disatteso con motivazione ritenuta congrua ed esaustiva. Inoltre, con il ricorso si chiedeva alla Corte di legittimità una nuova valutazione in fatto della consapevolezza e volontà dell'imputato di violare le prescrizioni della misura. È stata anche dedotta, per la prima volta in cassazione, la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo relativo al dolo, rilevando che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sull'art. 131-bis c.p. perché proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di evasione richiede dolo generico, consistente nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione; sono irrilevanti i motivi della condotta e l'eventuale intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
La relativa richiesta non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico e consiste nella cosciente e volontaria violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione.
- Ai fini della configurabilità dell'evasione, non rilevano le ragioni che hanno determinato la condotta né l'eventuale finalità dell'agente di sottrarsi stabilmente alla misura.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a reiterare questioni già disattese con motivazione congrua e che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
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