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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26353/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria proposta dal commissario straordinario di una grande impresa in amministrazione straordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un pagamento di euro 38.497,52 eseguito in favore del subappaltatore nel periodo sospetto, a fronte di lavori di subappalto. Il subappaltatore ha resistito alla domanda revocatoria e ha chiamato in garanzia la stazione appaltante, sostenendo che il pagamento sarebbe stato sostanzialmente eseguito con somme della committente pubblica e che, comunque, la procedura non avrebbe potuto agire in revocatoria per incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE, in presenza di aiuti di Stato e di amministrazione straordinaria. In cassazione ha proposto otto motivi: 1) omesso esame e violazione del diritto UE per asserita incompatibilità della revocatoria nella disciplina dell'amministrazione straordinaria di legge Prodi; 2) violazione di legge e mancata disapplicazione della normativa nazionale, in relazione alla medesima questione eurounitaria; 3) errata decorrenza della prescrizione dell'azione revocatoria, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto decorrere dalla sentenza di insolvenza o dal pagamento, e non dalla nomina del commissario; 4) difetto di legittimazione attiva dell'amministrazione straordinaria per effetto della cessione di ramo d'azienda, che a suo dire avrebbe trasferito anche le azioni/posizioni relative alle commesse; 5) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e dell'art. 67, comma 2, l.fall. per mancanza di prova del pagamento, del periodo sospetto, dell'eventus damni e della scientia decoctionis, oltre a contestazioni sulle prove testimoniali e sull'interrogatorio formale; 6) omesso esame di fatti decisivi in tema di presunzioni e inscientia decoctionis; 7) omessa pronuncia sulla doglianza secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto in nome e per conto della stazione appaltante; 8) omesso esame del fatto decisivo relativo alla domanda di garanzia verso la stazione appaltante, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto tenere indenne il subappaltatore delle somme da restituire all'amministrazione straordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non è incompatibile con il diritto comunitario quanto alla previsione dell'azione revocatoria, poiché la revocatoria non integra un aiuto di Stato vietato; ha inoltre ribadito che non rileva distinguere tra fase di risanamento e fase liquidatoria, essendo l'azione revocatoria comunque funzionale alla tutela dei creditori e alla conservazione della massa. Ha poi confermato che, nella disciplina applicabile, la prescrizione dell'azione decorre dalla data del decreto di apertura della procedura e di nomina del commissario, momento in cui il diritto può essere fatto valere. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla legittimazione attiva derivante dalla cessione del ramo d'azienda perché diretta a ottenere una diversa interpretazione del contratto senza un'adeguata censura del ragionamento del giudice di merito. Quanto alle censure su prova e presunzioni, la Corte ha rilevato inammissibilità o infondatezza, valorizzando il riconoscimento del pagamento, la tardività di alcune contestazioni, la natura in re ipsa del danno da revocatoria e l'insindacabilità in cassazione del giudizio di fatto se non nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha infine ritenuto manifestamente infondate o inammissibili sia la doglianza sull'omessa pronuncia circa il pagamento "in nome e per conto" della stazione appaltante, sia quella sulla domanda di garanzia, per mancanza di specifica censura delle rationes decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l.fall.

    "inefficacia" del pagamento eseguito nel c.d. periodo sospetto

    L'azione revocatoria fallimentare è esperibile anche nell'ambito dell'amministrazione straordinaria richiamata dalla legge speciale, e il pagamento solutorio effettuato nel periodo sospetto può essere dichiarato inefficace se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi.

  • L. 3 aprile 1979, n. 95

    La disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non è incompatibile con il diritto UE nella sua interezza, ma solo per le eventuali previsioni di aiuti di Stato non consentiti; la revocatoria non rientra tra queste.

  • artt. 92 e 93 Trattato CE

    Sono richiamati per sostenere l'incompatibilità eurounitaria della disciplina nazionale sugli aiuti di Stato, ma la Corte esclude che la revocatoria fallimentare integri un aiuto di Stato vietato.

  • art. 87 (già art. 92) Trattato CE

    La previsione di aiuti di Stato vietati non comprende l'azione revocatoria, perché manca il requisito di specificità proprio degli aiuti selettivi e discrezionali.

  • art. 106 d.lgs. n. 270 del 1999

    Richiamato dal ricorrente per contestare la compatibilità della disciplina nazionale; la Corte osserva che la norma successiva non ha portata retroattiva e non incide sulla soluzione della controversia.

  • art. 7 L. 279 del 2002

    Citata dal ricorrente nel medesimo contesto di incompatibilità eurounitaria, ma non accolta dalla Corte come base per escludere la revocatoria.

  • art. 49 d.lgs. n. 270 del 1999

    "se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei beni aziendali"

    La disposizione è letta come innovativa e non retroattiva; stabilisce che la revocatoria è proponibile solo al ricorrere della specifica condizione prevista e che da tale momento decorre la prescrizione, ma non si applica al caso deciso.

  • art. 2903 c.c.

    Il ricorrente la invoca per sostenere una decorrenza diversa della prescrizione; la Corte conferma invece che, nel regime applicabile, il termine decorre dalla nomina del commissario quale momento di proponibilità dell'azione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma la Corte mantiene fermo il diverso dies a quo collegato alla possibilità di esercizio dell'azione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per l'azione revocatoria dell'amministrazione straordinaria tale momento coincide con la nomina del commissario nella disciplina applicabile.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per asserita disparità di trattamento, ma la Corte non ne ricava alcuna illegittimità della disciplina applicata.

  • artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l'onere della prova e l'uso delle presunzioni; la Corte ribadisce che il pagamento era stato ammesso e che la scientia decoctionis e gli altri presupposti possono essere provati anche in via presuntiva, con giudizio di fatto non sindacabile se adeguatamente motivato.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte osserva che, a fronte dell'ammissione del pagamento, non occorreva ulteriore prova documentale da parte dell'attrice/appellata.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia viene respinta perché la corte territoriale aveva motivatamente escluso che, nei rapporti con i subappaltatori, l'appaltatrice agisse in rappresentanza della stazione appaltante.

  • art. 111, primo comma, c.p.c.

    In tema di cessione del ramo d'azienda, la Corte richiama la regola della successione nel processo, ma nel caso concreto esclude che la censura superi l'interpretazione del contratto e comunque non ne ricava l'assenza di legittimazione della procedura.

  • art. 74 l.fall.

    Richiamato incidentalmente nella parte sulla prova, ma non viene fatto valere dal ricorrente in modo specifico in modo da incidere sulla decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge; la Corte respinge quelle che in realtà mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti o del contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è circoscritto ai ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, che il ricorrente non indica in modo specifico.

  • art. 13, comma 1, ...

    Richiamato in dispositivo per la regolazione delle conseguenze economiche; dal testo disponibile non è possibile determinare integralmente la norma.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'azione revocatoria non è di per sé incompatibile con il diritto UE: non integra un aiuto di Stato vietato quando non presenti i requisiti di specificità, selettività e discrezionalità propri degli aiuti vietati.
  • Ai fini della prescrizione dell'azione revocatoria esercitata dal commissario straordinario, il termine decorre dal momento in cui l'azione è giuridicamente proponibile, cioè dalla nomina del commissario nella disciplina applicabile, e non dalla sola dichiarazione di insolvenza o dalla data del pagamento.
  • La distinzione tra fase di risanamento e fase di liquidazione della procedura non esclude, di per sé, l'esperibilità della revocatoria, poiché ciò che rileva è la sua funzione di tutela della massa dei creditori e di reintegrazione dell'attivo.
  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare, il pregiudizio per la massa può essere desunto in via presuntiva e il danno è, in linea generale, in re ipsa nella lesione della par condicio creditorum determinata dall'uscita del bene dalla massa.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova lettura del contratto o del compendio probatorio sotto la veste della violazione di legge: la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi del giudice di merito e, se investe fatti, deve rispettare i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La prova testimoniale è inammissibile quando verta su valutazioni soggettive, su fatti pacifici o su circostanze che richiedono prova documentale, e non può essere usata per confermare il mero convincimento interiore di una parte.
  • La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente ma in modo argomentato, la questione sottesa alla censura.
  • La domanda di garanzia o manleva deve essere sorretta da una specifica allegazione del nesso tra il titolo invocato e il diritto di rivalsa; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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