Ordinanza n. 2328/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”, 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la D.G.R. N. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 (doc. 1) e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024 (doc. 2), ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, nella parte relativa alla riduzione del budget sanitario per il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile; in via incidentale, precedenti deliberazioni regionali ove interpretate nello stesso senso
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, in via principale, la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, limitatamente alla previsione secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alla quota variabile, compreso l’obiettivo previsto dalla D.G.R. n. XII/2224/2024, comporta la riduzione del valore del budget assegnato con il contratto annuale. Ha inoltre impugnato in via incidentale, per quanto occorrer possa, le D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XII/2228 del 22 aprile 2024, ove intese come contenenti implicitamente la medesima prescrizione. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le questioni processuali né il merito delle censure e ha riservato ogni decisione anche sulle spese. A seguito dell’avviso di fissazione ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., il difensore della ricorrente ha dichiarato che permane l’interesse alla decisione e ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione. Il Collegio ha preso atto del persistente interesse e ha disposto che l’udienza pubblica per la discussione del ricorso sia fissata con separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base per la comunicazione alle parti della fissazione del ricorso ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
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