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Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento -OMISSIS-, notificato il 14 ottobre 2025, avente ad oggetto “Revoca impiego presso Gruppo di intervento operativo”, con il quale è stata disposta la revoca della nota prot. n. -OMISSIS- e, per l’effetto, il rientro immediato presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-; - ove occorra e per quanto di ragione: -- del rapporto disciplinare redatto a carico del ricorrente e dei relativi allegati (foto del post fb e relazione disciplinare stilata dal ricorrente); -- della segnalazione ex art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024 di comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico del 29 settembre 2025; -- della relazione di servizio del 17 settembre 2025; -- ove interpretato erroneamente, dell’art. 6 del d.m. del 14 maggio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente; per l’esibizione, ex art. 116, co. 2, c.p.a.: dei documenti richiesti con istanza di accesso del 17 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202502851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’impiego presso il Gruppo di intervento operativo e contestuale rientro presso la Casa circondariale di provenienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia penitenziaria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’impiego presso il Gruppo di intervento operativo, chiedendone l’annullamento previa sospensione, nonché l’esibizione degli atti presupposti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del decreto ministeriale 14 maggio 2024, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, irrazionalità e sproporzione della misura. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 449/1992, dell’art. 6 del decreto ministeriale e dell’art. 7 della l. 241/1990, nonché dei principi di trasparenza e imparzialità. La revoca traeva origine dalla pubblicazione, su una pagina Facebook gestita da terzi, di fotografie raffiguranti operatori del G.I.O., tra cui il ricorrente, durante un’attività addestrativa. Le fotografie erano accompagnate da commenti di utenti esterni, anche critici o denigratori, nei confronti del Gruppo e dell’Amministrazione penitenziaria. L’Amministrazione aveva ritenuto che la riconoscibilità degli operatori, la disomogeneità dell’abbigliamento e la diffusione delle immagini avessero determinato una condotta gravemente negligente, incompatibile con la prosecuzione dell’incarico e lesiva dell’immagine del reparto. Quanto all’istanza di accesso, l’Amministrazione ha dichiarato che essa era stata evasa e il ricorrente non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., poiché l’Amministrazione aveva comunicato di averla evasa e il ricorrente non aveva formulato contestazioni. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Il Collegio ha ricondotto il potere esercitato all’art. 6 del decreto ministeriale 14 maggio 2024, rilevando che si tratta di una valutazione ampiamente discrezionale e non sanzionatoria sulla compatibilità del comportamento con la prosecuzione dell’incarico nel G.I.O. Pur affermando che non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, il giudice ha ritenuto che il provvedimento dovesse comunque dare conto dell’effettiva incompatibilità della condotta con la permanenza nell’incarico e della proporzionalità della misura. Nel caso concreto, il rinvio alla segnalazione del Direttore e il riferimento alla pubblicazione delle fotografie e ai commenti sui social non spiegavano adeguatamente in che modo i fatti integrassero una condotta incompatibile con la prosecuzione dell’incarico. I presupposti risultavano generici e gli elementi valorizzati, per come riportati nel provvedimento, non erano sufficientemente circostanziati né idonei a integrare i requisiti dell’art. 6 del decreto ministeriale. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 d.m. 14 maggio 2024

    comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive

    La disposizione attribuisce all’Amministrazione un potere valutativo ampiamente discrezionale e non sanzionatorio, finalizzato a verificare la compatibilità del comportamento dell’appartenente al Gruppo con la prosecuzione dell’incarico; il provvedimento deve tuttavia indicare elementi concreti idonei a dimostrare tale incompatibilità.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    La revoca dell’impiego, pur adottata nell’esercizio di un potere discrezionale, deve essere sorretta da un’adeguata esplicitazione delle ragioni concrete poste a fondamento della valutazione di incompatibilità.

  • art. 7 l. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente tra i motivi di ricorso, ma la relativa censura è stata assorbita e non specificamente decisa.

  • artt. 10 e seguenti d.lgs. 449/1992

    La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la relativa censura è stata assorbita in ragione dell’accoglimento della censura assorbente di carenza di motivazione e istruttoria.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e assenza di osservazioni contrarie.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L’istanza di esibizione è stata dichiarata non più controversa, poiché l’Amministrazione ha dichiarato di aver evaso la richiesta di accesso e il ricorrente non ha contestato tale adempimento.

Massime di principio

  • Il potere di disporre il rientro immediato di un appartenente a un reparto specializzato per comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico ha natura valutativa e non sanzionatoria: l’Amministrazione deve apprezzare la compatibilità del comportamento con le esigenze funzionali e il prestigio del reparto, senza applicare necessariamente una sanzione disciplinare.
  • Anche quando l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità e non è richiesta una motivazione particolarmente analitica, il provvedimento di revoca dell’impiego deve indicare elementi concreti e sufficientemente circostanziati dai quali risulti l’effettiva incompatibilità della condotta con la prosecuzione dell’incarico.
  • Il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di rientro da un reparto specializzato deve verificare l’effettiva sussistenza dei comportamenti incompatibili o delle sopravvenienze ostative e la proporzionalità del rimedio adottato, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria.
  • Il mero riferimento alla pubblicazione di immagini identificative e a commenti critici o denigratori di terzi sui social network non dimostra di per sé l’incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico: l’Amministrazione deve esplicitare il concreto nesso tra la condotta contestata, il pregiudizio arrecato al reparto e la necessità del rientro.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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