Sentenza del 24/01/2022 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello - Nuovi documenti - Produzione - Violazione di principi costituzionali - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992, che consente alle parti nel processo tributario di allegare nuovi documenti in appello, violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.), nonché la disciplina generale del processo civile (art. 345, comma 1, c.p.c.) che vieta la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura: la facoltà prevista dall'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992 di produrre nuovi documenti in appello nel processo tributario non costituisce violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e non è incompatibile con il divieto generale dell'art. 345 c.p.c., in quanto si tratta di una disciplina speciale che trova giustificazione nell'autonomia del rito tributario e purché siano comunque garantiti i principi del contraddittorio e della possibilità di replica e di contraddire le produzioni documentali.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non risulta leso dalla deroga operata dal legislatore tributario quando la disciplina speciale contempla modalità di ammissione dei documenti in appello, purché sia preservata la possibilità di esercitare la difesa e il contraddittorio.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo e del contraddittorio non viene violato dalla previsione tributaria di ammissione documentale in appello, se il giudice garantisce le condizioni per il confronto tra le parti e per la valutazione delle prove.
art. 58 D.lgs. n. 546/1992
Norma speciale che consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario; la sua applicazione è lecita e compatibile con i principi costituzionali se gestita in modo da garantire il contraddittorio e il diritto di replica.
art. 345, comma 1, c.p.c.
Norma del codice di procedura civile che vieta in via generale la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello; la Corte ha ritenuto che la deroga prevista per il rito tributario non sia automaticamente incostituzionale, essendo possibile una disciplina speciale nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58 D.lgs. 546/1992 permette la produzione di nuovi documenti in appello: ciò non costituisce di per sé una violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
- La disciplina speciale del rito tributario può derogare alla regola generale dell'art. 345 c.p.c. quando la deroga non comprometta i principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Il giudice d'appello resta tenuto a garantire il contraddittorio: all'ammissione di nuovi documenti deve essere assicurata la possibilità per la controparte di prenderne visione, di replicare e di chiedere eventuali provvedimenti istruttori o termini per la produzione di controdeduzioni.
- In situazioni analoghe è consigliabile per la parte che intende produrre nuovi documenti motivarne la rilevanza e, se possibile, la tardiva acquisizione, e chiedere adeguati termini per consentire alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa.
- Per chi contesta la produzione tardiva, la via corretta è chiedere al giudice l'adozione di misure procedurali (es. rinvio per trattazione, richiesta istruttoria, o rigetto se sussistono abusi) dimostrando il pregiudizio subito, piuttosto che invocare in astratto la violazione costituzionale.
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