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Sentenza

Sentenza n. 3032/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 8/1/2021 n. 292

Giustizia amministrativa202514646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 292/2021 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 292/2021, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, di € 350,00 oltre accessori di legge. Ha dedotto e documentato che la sentenza era stata notificata telematicamente al Ministero il 2 febbraio 2021, che era divenuta irrevocabile per mancata proposizione di gravame e che l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento né aveva dato spontanea esecuzione al giudicato. Ha chiesto l’ordine di piena esecuzione, comprensiva delle spese generali, IVA, CPA e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e la refusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché la sentenza costituente titolo era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio ed era rimasta ineseguita quanto al pagamento delle spese di lite. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 292/2021 entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della decisione. L’importo dovuto comprende le spese generali, IVA e CPA. Il TAR ha inoltre stabilito che devono essere corrisposti gli interessi legali, qualificati come interessi corrispettivi ex art. 1282, comma 1, c.c., dalla data di deposito della sentenza costituente titolo fino alla data di emissione del mandato di pagamento. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario del Ministero da designarsi dal Capo del Dipartimento degli Affari di giustizia, con 90 giorni successivi allo spirare del termine assegnato al Ministero per provvedere. Le spese del giudizio sono state compensate, considerando la difesa personale del ricorrente e la ridotta complessità dell’attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto.

    Le somme liquide ed esigibili consacrate in un titolo esecutivo, comprese le spese di giudizio liquidate nel titolo, producono interessi di pieno diritto senza necessità di una distinta pronuncia di condanna o della costituzione in mora.

  • legge 89/2001

    È richiamata quale fonte del decreto della Corte d’Appello di Roma posto alla base del giudizio presupposto, senza ulteriore specificazione interpretativa nella decisione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione obbligata, sia divenuto irrevocabile e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento, senza che l’amministrazione abbia eseguito quanto disposto.
  • Le spese di lite liquidate in una sentenza costituiscono un credito pecuniario liquido ed esigibile e producono interessi legali di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., dalla data di deposito della sentenza costituente titolo fino al soddisfacimento, individuato nella data di emissione del mandato di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di corrispondere, oltre all’importo principale liquidato nel titolo, le spese generali, l’IVA, il CPA e gli interessi legali maturati secondo i criteri stabiliti nella decisione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, fissando anche il termine entro il quale il commissario deve eseguire il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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