Sentenza n. 7136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Terza) n. 00338/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 338/2026, che aveva respinto i motivi di nullità per violazione o elusione del giudicato relativi alla deliberazione ART n. 107/2025 e convertito l’azione e il rito per la trattazione della domanda di annullamento; la deliberazione aveva negato il secondo livello stipendiale per la progressione riferita al biennio 2015-2016
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il funzionario aveva impugnato la deliberazione ART n. 107/2025, con cui, dopo due precedenti annullamenti giurisdizionali, l’Autorità aveva negato il secondo livello stipendiale collegando il diniego al punteggio di 60/100 conseguito per uno dei tre obiettivi del 2016, benché il punteggio complessivo del biennio fosse pari a 95. In primo grado aveva dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato, la violazione del principio del one shot temperato e del vincolo conformativo della sentenza TAR n. 7954/2025, nonché l’illegittimità dell’utilizzo del singolo punteggio relativo a un obiettivo; aveva inoltre contestato che il TAR avesse ricondotto soltanto una parte delle censure alla domanda di annullamento, convertendo per il solo terzo motivo l’azione e il rito. In appello ha articolato cinque motivi: ha censurato il rigetto delle doglianze di violazione/elusione del giudicato e di violazione della buona fede, sostenendo che l’Autorità avesse solo formalmente eseguito le pronunce e reiterato il diniego; ha contestato la riedizione del potere e la conferma dell’esito sulla base di ragioni diverse; ha sostenuto che la sentenza n. 7954/2025 avesse già escluso la rilevanza dei singoli punteggi; ha contestato la qualificazione di alcune censure come vizi di legittimità ordinaria anziché come nullità da giudicare in ottemperanza; infine, ha impugnato la conversione parziale dell’azione e del rito. Ha chiesto anche l’applicazione delle misure di cui agli artt. 114, comma 4, lett. a), e 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Sul primo motivo, ha ritenuto che la sentenza TAR n. 7954/2025 avesse accertato un difetto di motivazione e l’illegittimità della soglia di sbarramento introdotta ex post, imponendo una nuova valutazione ma lasciando all’Autorità libertà sui contenuti non coperti dal giudicato; il vincolo conformativo richiedeva di eliminare i vizi individuati, non di attribuire necessariamente il secondo livello stipendiale. Non è stata ravvisata una condotta capziosa, equivoca o contraddittoria tale da violare la buona fede o determinare l’esaurimento della discrezionalità; la contestazione della deliberazione rispetto alla disciplina sostanziale configura un vizio di legittimità, non una nullità per violazione del giudicato. Sul secondo motivo, il principio del one shot temperato non impediva la riedizione, perché l’Autorità non aveva reiterato le ragioni già giudicate illegittime e la sentenza n. 7954/2025 aveva espressamente richiesto un nuovo provvedimento non vincolato nel contenuto; il fatto che l’esito fosse rimasto invariato non rendeva nullo l’atto, essendo state addotte ragioni differenti. Sul terzo motivo, il passaggio della sentenza n. 7954/2025 relativo al punteggio di 60 era parte della motivazione di rigetto di una censura e non aveva prodotto un vincolo conformativo; la contestazione dell’utilizzo del singolo punteggio va scrutinata come vizio di legittimità nella domanda di annullamento. Sul quarto motivo, la nuova deliberazione non aveva riprodotto, neppure in altra forma, la soglia di sbarramento già censurata: aveva considerato il punteggio del singolo obiettivo come elemento ostativo nel merito, sicché non ricorreva nullità per elusione del giudicato. È stata quindi respinta anche la richiesta delle misure ex artt. 114, comma 4, lett. a), e 34, comma 1, lett. e), c.p.a. Il motivo subordinato sulla conversione del rito è stato rigettato: i motivi 1, 2 e 4 del ricorso introduttivo riguardavano il rispetto del vincolo conformativo e l’azione ex art. 112 c.p.a., mentre il terzo censurava la conformità della deliberazione ai criteri sostanziali per le progressioni e doveva essere trattato nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità. Spese del grado compensate per la peculiarità della vicenda e la natura della controversia di lavoro pubblico.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
In parte qua non si è formato alcun vincolo conformativo per l’azione amministrativa. L’ulteriore censura – centrale nella tesi dell’appellante – non è, invero, motivo di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato, atteso che il parametro di verifica della legittimità del provvedimento è in parte qua lo stesso quadro regolatorio.
Le censure che riguardano il rispetto del vincolo conformativo del giudicato rientrano nell’azione di ottemperanza; quelle che contestano la conformità dell’atto alla disciplina sostanziale sono vizi di legittimità da far valere con la domanda di annullamento.
art. 32 c.p.a.
Pertanto, correttamente tale motivo è stato ritenuto integrante una violazione da delibare nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.
La conversione dell’azione e del rito consente di trattare nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità le censure sostanziali che non integrano violazione o elusione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
La reiezione dei motivi di ricorso in appello sin qui esaminati comporta il rigetto dell’istanza di applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. a), e 34, comma 1, lett. e), c.p.a., formulata dall’appellante.
La domanda di applicazione della misura prevista in sede di ottemperanza è respinta quando sono rigettate le censure con cui si lamenta la violazione o elusione del giudicato.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
La reiezione dei motivi di ricorso in appello sin qui esaminati comporta il rigetto dell’istanza di applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. a), e 34, comma 1, lett. e), c.p.a., formulata dall’appellante.
La misura richiesta è respinta in conseguenza del rigetto delle doglianze di violazione o elusione del giudicato.
art. 112 c.p.c.
Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il giudice deve esaminare le questioni rilevanti per decidere sulle domande; gli argomenti non trattati espressamente possono ritenersi non rilevanti o comunque inidonei a modificare l’esito.
Massime di principio
- La portata conformativa del giudicato amministrativo si determina considerando congiuntamente dispositivo e motivazione, i motivi accolti e le domande proposte. L’annullamento per vizi formali o per difetto di motivazione impone all’amministrazione di rimuovere il vizio accertato, ma non vincola necessariamente il contenuto della nuova decisione; il vincolo è invece più ampio quando la pronuncia accerta l’insussistenza di presupposti soggettivi o oggettivi o la violazione di termini perentori.
- La riedizione del potere è legittima se rispetta i limiti individuati dal giudicato e non ripropone le ragioni già annullate. Quando la pronuncia impone una nuova valutazione senza predeterminarne il contenuto, l’amministrazione può giungere allo stesso esito sostanziale, purché lo fondi su ragioni diverse e conformi alla disciplina applicabile.
- La reiterazione di provvedimenti annullati non determina, da sola, una violazione della buona fede né l’esaurimento della discrezionalità amministrativa: occorrono elementi ulteriori che rivelino un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contraddittorio o lesivo dell’affidamento e dei canoni di buona amministrazione.
- La censura secondo cui il nuovo atto viola la disciplina sostanziale applicabile non integra, per ciò solo, nullità per violazione o elusione del giudicato: se la pronuncia precedente non aveva vincolato l’amministrazione su quel profilo, la censura va proposta e scrutinata come vizio di legittimità nella domanda di annullamento.
- Un passaggio motivazionale contenuto nella decisione di una censura respinta non crea un vincolo conformativo per la successiva attività amministrativa, se non costituisce una statuizione accolta e vincolante.
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