Parere n. 602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Armida Cardinali contro il Comune di Fiumicino e nei confronti della Maccarese s.p.a. (già Forus s.p.a.): 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 257558/2022 del 22 novembre 2022, ricevuto in data 17 dicembre 2022, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di euro 8.820,00 a titolo di indennità e sanzioni di occupazione sine titulo di un'area censita al catasto terreni al foglio 698, part. 334/p, per complessivi mq 21 circa, per il periodo 2018/2022, sull'assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; - nonché, per quanto di interesse, di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3 ottobre 1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione dell’area identificata al foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13 febbraio 2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell'atto per Notar R. Bissi del 16 febbraio 1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - per quanto di interesse, degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente: la deliberazione n. 2280 del 13 giugno 1997, il decreto 532 del 13 luglio 2000 e il decreto 504/2002, oltre ad ogni atto collegato e presupposto non conosciuto; 2. per l'annullamento in parte qua dell'elenco immobili “tipo A” - Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15 marzo 2023; 3. nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Fiumicino n. 23 del 20 aprile 2021 e del Regolamento sul canone unico con essa approvato in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ingiunzione comunale al pagamento di euro 8.820,00 per occupazione sine titulo di un’area ritenuta appartenente al demanio stradale, nonché degli atti espropriativi, degli atti di trasferimento patrimoniale, dell’elenco dei beni demaniali e del regolamento comunale sul canone unico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ingiunzione del Comune di Fiumicino relativa al pagamento di indennità e sanzioni per l’occupazione sine titulo di un’area di circa 21 mq, contestando, tra l’altro, la giurisdizione, la validità e l’efficacia del procedimento espropriativo, la natura demaniale dell’area, l’istruttoria e la motivazione degli atti, la legittimità del regolamento comunale sul canone unico e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del procedimento il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione concerne quindi l’effetto dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto comprovato il deposito dell’atto con cui il Comune di Fiumicino, in data 29 maggio 2023, ha proposto opposizione al ricorso straordinario. L’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti, l’opposizione consente alla parte resistente di adire il giudice precostituito per legge e determina l’improcedibilità del ricorso per trasposizione. L’esame dei motivi di merito e della domanda cautelare è rimasto assorbito.
Osservazioni
Opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971
L’opposizione proposta dal Comune di Fiumicino il 29 maggio 2023 è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
L’opposizione della parte resistente, se rituale e tempestiva, consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso nella sede consultiva.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti all’utilizzo del rimedio.
L. 2359/1985, art. 13
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità ed efficacia del procedimento espropriativo; la questione non è stata esaminata nel merito.
L. 865/1971, art. 12
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento espropriativo; la questione è rimasta assorbita per l’improcedibilità.
codice civile, artt. 822, 824, 826 e 829
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla natura demaniale o patrimoniale dell’area; la Sezione non ne ha esaminato l’applicazione concreta.
L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816-847
Richiamata in relazione al canone unico patrimoniale; la censura sulla relativa disciplina comunale non è stata esaminata nel merito.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla potestà regolamentare comunale in materia di entrate; la questione è rimasta assorbita.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato a causa dell’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva della parte resistente ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso nella sede consultiva.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; la parte resistente può sottrarsi alla definizione consultiva mediante opposizione e richiesta di trasposizione.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la domanda cautelare proposta nella sede consultiva resta assorbita e non richiede un esame autonomo.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro il Comune di Fiumicino, nei confronti della Maccarese s.p.a. La ricorrente aveva impugnato un’ingiunzione comunale di euro 8.820,00, relativa a indennità e sanzioni per l’occupazione sine titulo di un’area di circa 21 mq ritenuta appartenente al demanio stradale, oltre a vari atti espropriativi, atti di trasferimento patrimoniale, l’elenco comunale dei beni demaniali e il regolamento sul canone unico. Il ricorso conteneva anche una domanda cautelare.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva contestato:
- la giurisdizione;
- la validità e l’efficacia, originaria o sopravvenuta, del procedimento espropriativo;
- la natura demaniale dell’area e la carenza dei presupposti dell’ingiunzione;
- il difetto di istruttoria e di motivazione;
- la legittimità del regolamento comunale sul canone unico rispetto alla legge n. 160/2019, al d.lgs. n. 446/1997 e ai principi costituzionali richiamati;
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Ministero dell’interno ha riferito che il Comune di Fiumicino aveva notificato e depositato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato il 29 maggio 2023 e lo ha ritenuto rituale e tempestivo.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene. La Sezione ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
L’opposizione rituale e tempestiva del Comune ha quindi impedito la definizione della controversia nella sede consultiva e ha comportato la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Per questa ragione la Sezione non ha esaminato nessuno dei motivi di merito relativi all’area, al procedimento espropriativo, all’ingiunzione, al canone unico o alla partecipazione procedimentale.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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