Cassazione Civile, Sentenza n. 8408/2020 del 30/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente, quale socio della società in nome collettivo, avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1992 e 1993, rettificando il reddito da partecipazione in seguito all’accertamento di maggiori ricavi della società, operante nella vendita di oreficeria. Dopo un primo giudizio conclusosi con l’annullamento delle decisioni di merito per mancata partecipazione della società al processo, in sede di riassunzione la Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 13 novembre 2012, accolse in parte l’appello dell’Agenzia e rigettò l’appello incidentale del contribuente. Ritenne che i movimenti bancari intestati al contribuente riguardassero ricavi e costi della società, valorizzando la partecipazione del 95%, l’assenza di altri redditi e la corrispondenza sostanziale tra i ricavi dichiarati dalla società e il reddito dichiarato dal socio; confermò inoltre la determinazione equitativa dei costi di produzione nella misura del 60%. Il contribuente propose quattro motivi: contestò che gli assegni e i movimenti bancari a lui intestati potessero essere riferiti alla società; denunciò vizi di motivazione e l’illegittimo ricorso all’equità per determinare i costi; lamentò l’omesso esame di documenti; sostenne che la ricostruzione dell’utile dovesse considerare, oltre al costo dell’oro, manodopera e ulteriori costi di produzione e commercializzazione. L’Agenzia, con ricorso incidentale articolato in due motivi, contestò l’esclusione dal computo dei ricavi di prelevamenti non giustificati e il riconoscimento dei costi nella misura del 60% senza prova documentale specifica, censurando inoltre l’accertamento equitativo.
La decisione
La Cassazione ha accolto, nei termini indicati in motivazione, sia il ricorso principale sia quello incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono stati ritenuti inammissibili nella parte in cui sollecitavano una nuova valutazione delle risultanze di fatto e delle prove, e comunque infondati quanto alla possibilità di riferire alla società le operazioni bancarie, secondo la presunzione applicabile in presenza dei rapporti e degli elementi concreti considerati. È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso principale nella parte relativa alla determinazione equitativa dei costi: la clausola equitativa non poteva essere utilizzata. È stato accolto il primo motivo incidentale, poiché la presunzione legale relativa derivante dalle risultanze dei conti bancari può essere superata dal contribuente soltanto con prova specifica della destinazione delle operazioni, non con una mera affermazione generale o un’altra presunzione semplice; la CTR aveva determinato i costi in via equitativa senza attenersi a tale criterio. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. La Corte non ha quindi definito nel merito l’esatto ammontare dei redditi o dei costi, rimettendo la decisione al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973
la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non sia riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estenda alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, anche al medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, concernente l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, e che tale presunzione possa essere contrastata dal contribuente, solo adempiendo all’onere di dimostrare che sia i versamenti ed i prelievi sul conto corrente siano serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; infatti, posto che nella “subiecta materia” sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità
La presunzione relativa di maggior reddito desunta dai conti bancari si applica alla generalità dei contribuenti. Per superarla occorre una prova specifica della destinazione di versamenti e prelievi a pagamenti determinati; non bastano mere affermazioni, presunzioni semplici o il ricorso all’equità.
art. 37, D.P.R. 600/1973
In tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente, idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci.
Nel quadro richiamato dalla Corte per l’applicazione anche alle imposte sui redditi, le operazioni bancarie sui conti intestati ai soci possono essere riferite alla società quando gli elementi del caso consentano di presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi economici, salva la prova contraria del contribuente.
art. 113 c.p.c.
Va, invece accolto il secondo motivo nella parte in cui censura il ricorso, operato dalla CTR per determinare i costi deducibili, con riferimento al criterio equitativo, posto che per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 25365/2007) non può trovare applicazione la clausola equitativa.
La determinazione dei costi deducibili non può essere effettuata facendo ricorso alla clausola generale dell’equità.
art. 115 c.p.c.
nella specie, i motivi in disamina, nel caso del quarto motivo anche al di là dell’intestazione formale, impingono sulle valutazioni di fatto operate dalla CTR, e contestano il percorso logico dell’assetto motivazionale della sentenza in disamina, richiedendo, pertanto, una revisione nel merito del convincimento del giudice, che non può essere fatta valere nel giudizio di legittimità.
La censura relativa alla valutazione delle prove non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del fatto e del convincimento del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
nella specie, i motivi in disamina, nel caso del quarto motivo anche al di là dell’intestazione formale, impingono sulle valutazioni di fatto operate dalla CTR, e contestano il percorso logico dell’assetto motivazionale della sentenza in disamina, richiedendo, pertanto, una revisione nel merito del convincimento del giudice, che non può essere fatta valere nel giudizio di legittimità.
La valutazione delle risultanze probatorie compete al giudice di merito e non può essere nuovamente compiuta dalla Corte di cassazione sotto la veste di una censura sull’apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, c.p.c.
prospettando il vizio di motivazione, non può essere richiesta l’inammissibile revisione del ragionamento decisorio del giudice, “non potendo mai la Corte di Cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa”
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione autonoma delle prove o del ragionamento decisorio del giudice di merito.
Massime di principio
- La presunzione legale relativa di maggior reddito desunta dalle risultanze dei conti bancari opera nei confronti della generalità dei contribuenti, non soltanto dei titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
- Il contribuente che intenda superare la presunzione derivante da operazioni bancarie deve fornire prova specifica che versamenti e prelievi siano riferibili a pagamenti a beneficiari determinati, anziché a ricavi o utili; non sono sufficienti una diversa presunzione semplice, dichiarazioni generiche o il ricorso all’equità.
- Le operazioni rilevate su conti intestati ai soci possono essere riferite alla società quando gli elementi concreti consentano di presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi economici, ferma la possibilità di provare la diversa origine o destinazione delle somme.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove e dei fatti: è inammissibile la censura che, anche se formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, miri soltanto a sostituire il convincimento del giudice di merito con quello della parte.
- I costi deducibili non possono essere determinati mediante il ricorso alla clausola generale dell’equità; la loro riconoscibilità deve essere valutata in conformità alle regole probatorie applicabili.
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