Sentenza n. 125/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento per violenza domestica Prot. 07/2024 Nr. 12/2025/3, adottato dal Questore di Trieste in data 03/03/2025 e notificato al ricorrente il 13/03/2025, ai sensi dell’art. 3 D.L. 93/2013 convertito in L. 119/2013, nonchè del decreto Prot. Interno N.0045476 del giorno 11/07/2025 con il quale il Prefetto di Trieste – Area 1 ha rigettato il ricorso gerarchico avverso detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore per violenza domestica e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.l. 93/2013 e il successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 d.l. 93/2013 e dell'art. 8 CEDU, sostenendo l'assenza di condotte riconducibili ai reati indicati dalla legge e di un'ipotesi di violenza domestica, nonché il travisamento dei fatti e la carenza dei presupposti. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'erronea valutazione dei presupposti, l'illogicità, l'incongruenza, la sproporzione e l'ingiustizia manifesta. In particolare, ha lamentato che l'ammonimento fosse fondato quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'ex compagna, senza essere stato nuovamente ascoltato in relazione a fatti successivi alla comunicazione di avvio del procedimento e senza acquisire dichiarazioni di persone estranee alla cerchia della segnalante. Ha richiamato le archiviazioni penali, una precedente assoluzione e un provvedimento del giudice civile che aveva escluso condotte pregiudizievoli paterne, sospendendo invece la responsabilità genitoriale della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia l'ammonimento del Questore sia il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Ha ritenuto fondati i profili di difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione. L'ammonimento, pur non richiedendo la piena prova della consumazione dei reati, presuppone elementi attendibili circa comportamenti violenti gravi o non episodici e un'attività istruttoria effettiva, comprensiva dell'acquisizione delle versioni delle persone informate sui fatti e della documentazione utile. Nel caso concreto, il procedimento si era fondato principalmente sulla versione della controinteressata; il ricorrente non era stato posto in condizione di replicare alle contestazioni successive alla comunicazione di avvio e non erano stati ascoltati altri soggetti informati. L'amministrazione non aveva adeguatamente considerato la denuncia presentata dal ricorrente, la richiesta di archiviazione della Procura relativa all'episodio del 18 gennaio 2025, nella quale si evidenziava la reciprocità delle condotte, né gli ulteriori provvedimenti di archiviazione e la documentazione prodotta in sede gerarchica. Il TAR ha inoltre rilevato che alcuni episodi, quali il suono del clacson e lo sguardo dal finestrino dell'auto, non apparivano dotati di valenza intimidatoria; la situazione documentata era quella di una grave conflittualità familiare, ma non consentiva di ritenere dimostrati comportamenti di violenza domestica univocamente riferibili al ricorrente. Il provvedimento del giudice civile, intervenuto prima della decisione sul ricorso gerarchico, costituiva un elemento fattuale rilevante, avendo escluso condotte pregiudizievoli del padre e rilevato condotte ostative della madre al rapporto padre-figlio. Le spese sono state compensate. La controinteressata è stata ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
L'ammonimento non richiede la piena prova della consumazione dei reati, ma richiede elementi probatori attendibili circa uno o più comportamenti violenti gravi o non episodici e un'istruttoria effettiva, con acquisizione delle versioni delle persone informate e della documentazione utile.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
Il potere di ammonimento deve essere esercitato previa verifica istruttoria della fondatezza della segnalazione e, in relazione agli effetti gravemente pregiudizievoli dell'atto, assicurando al possibile destinatario un'effettiva partecipazione, inclusa la possibilità di fornire la propria versione e indicare testi a discolpa.
art. 3 l. 241/1990
L'ammonimento e il rigetto del ricorso gerarchico devono essere adeguatamente motivati sulla base di un'istruttoria completa e del confronto con gli elementi difensivi e documentali rilevanti.
art. 8 CEDU
È richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare; il giudizio è stato definito principalmente sulla base dei vizi di contraddittorio, istruttoria e motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione, con separato decreto, delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato della controinteressata.
Massime di principio
- Il potere del Questore di adottare l'ammonimento per violenza domestica non richiede la piena prova della consumazione dei reati indicati dalla legge, ma presuppone elementi istruttori attendibili circa comportamenti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che siano gravi, non episodici o commessi in presenza di minorenni.
- L'ammonimento per violenza domestica, in ragione dei suoi effetti stigmatizzanti e delle possibili ricadute sulla reputazione, sulla vita professionale e sui rapporti familiari del destinatario, richiede un'effettiva partecipazione procedimentale del possibile ammonito prima dell'adozione dell'atto, quando emergano contestazioni successive alle sue osservazioni iniziali.
- Il diritto di essere ascoltato nel procedimento di ammonimento non si esaurisce nella possibilità astratta di presentare memorie, ma comprende la possibilità di replicare alle nuove contestazioni e di indicare o far acquisire dichiarazioni di persone informate a discolpa.
- Un ammonimento non può essere fondato esclusivamente o prevalentemente sulle dichiarazioni della persona segnalante quando la vicenda è caratterizzata da conflittualità reciproca e risultano disponibili elementi documentali o dichiarazioni potenzialmente idonei a confermare o smentire le accuse; l'amministrazione deve svolgere i necessari approfondimenti e motivare il confronto con tali elementi.
- Il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico deve esaminare gli elementi difensivi e documentali rilevanti prodotti dall'interessato; l'omessa considerazione di archiviazioni, denunce reciproche e altri provvedimenti giudiziari pertinenti determina difetto di istruttoria e di motivazione.
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