Cassazione Penale, Ordinanza n. 25066/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado, le aveva concesso la sospensione condizionale della pena ma confermato la condanna per una falsità/omissione dichiarativa connessa alla domanda di reddito di cittadinanza. Il fatto, come ricostruito dai giudici di merito, consisteva nell'omessa indicazione, nella richiesta del beneficio, della presenza nel nucleo familiare di un componente detenuto in relazione a un delitto di cui all'art. 416-bis c.p. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza l'assenza di dolo e l'erroneità della valutazione probatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, oltre che manifestamente infondate, poiché la decisione impugnata aveva spiegato in modo non illogico né contraddittorio sia la responsabilità sia la sussistenza dell'elemento soggettivo, richiamando gli obblighi informativi gravanti sul richiedente e la conoscenza dei requisiti di accesso al beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna è stata confermata; è rimasta ferma la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, già oggetto di parziale riforma in appello solo per la concessione della sospensione condizionale. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
Norma ritenuta integratrice della condotta contestata in relazione ai requisiti e agli obblighi dichiarativi per l'accesso al reddito di cittadinanza.
Richiamato come fonte dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza e degli oneri informativi a carico del richiedente.
Menionato come riferimento al delitto per cui uno dei componenti del nucleo familiare risultava detenuto, circostanza omessa nella domanda.
Richiamato in via generale per affermare la conoscenza della legge penale e degli obblighi conseguenti in capo al richiedente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione è insussistente quando la decisione di merito dia conto, in fatto e in diritto, della responsabilità e dell'elemento soggettivo con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Nelle domande di accesso a benefici pubblici, l'omessa indicazione di circostanze rilevanti previste dalla disciplina di settore può integrare responsabilità penale quando l'ordinamento impone specifici oneri informativi al richiedente.
- L'elemento soggettivo può ritenersi integrato quando il richiedente sia gravato da obblighi di conoscenza e informazione relativi ai requisiti legali del beneficio richiesto.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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