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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale di immissione in possesso e acquisizione al patrimonio comunale di opere edilizie abusive e dell’area di sedime e di pertinenza datato 20 ottobre 2025 e notificato il 22 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di immissione in possesso e acquisizione al patrimonio comunale di opere edilizie abusive, dell'area di sedime e dell'area di pertinenza, datato 20 ottobre 2025 e notificato il 22 ottobre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale comunale di immissione in possesso e acquisizione al patrimonio comunale di opere edilizie abusive e delle relative aree. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono indicati specifici vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. È presente in giudizio anche un controinteressato privato, costituito insieme al Comune.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha svolto una valutazione specifica sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha ritenuto che l'interesse della ricorrente potesse essere adeguatamente soddisfatto mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non dispone espressamente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che l’interesse della parte ricorrente possa essere adeguatamente soddisfatto mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Il giudice può, nella fase cautelare, ritenere sufficiente la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva, fissando direttamente la trattazione ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissare, ai sensi dell’articolo 55, comma 10 cod. proc. amm., l’udienza pubblica del 26 maggio 2026

    La sollecita fissazione dell'udienza di merito può costituire misura adeguata a soddisfare l'interesse cautelare del ricorrente quando il giudice ritenga non necessario accordare una diversa misura provvisoria.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, qualora il giudice ritenga che l'interesse del ricorrente possa essere adeguatamente tutelato dalla rapida definizione del giudizio, può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non comporta una decisione sui motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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