Cassazione Civile, Ordinanza n. 01638/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per imposte dovute per l'anno 2006 (IRES, IVA, IRAP), oltre interessi e sanzioni. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, la carenza di motivazione e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, sostenendo che non fosse possibile verificare la corrispondenza tra le somme pretese e i debiti autoliquidati nelle dichiarazioni, e che non le fossero state notificate le comunicazioni relative all'esito della liquidazione. In appello aveva inoltre contestato vizi formali della cartella e del ruolo. Con il ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente sul motivo relativo all'eccessività della pretesa; (2) omesso esame di un fatto decisivo circa la coincidenza tra somme richieste e debiti dichiarati; (3) nullità per omessa pronuncia sulla medesima questione della mancata comunicazione dell'esito della liquidazione; (4) violazione delle norme sulla motivazione della cartella e del ruolo, ritenendo illegittimo il richiamo al modello ministeriale e alla sanatoria ex art. 156 c.p.c.; (5) omessa pronuncia sui vizi di violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e del D.M. n. 321/1999; (6) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse dichiarato inammissibile l'appello per mera riproposizione delle difese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il sesto motivo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la CTR solo ipotizzato l'inammissibilità del gravame senza farne discendere una statuizione di rigetto totale, e comunque avendo esaminato i singoli motivi. Ha giudicato infondato il primo motivo, affermando che la CTR aveva dichiarato inammissibile la censura sull'asserita eccessività della pretesa perché generica e non specificamente argomentata; ha inoltre osservato che l'eventuale difetto di motivazione su una questione di diritto è irrilevante se la soluzione è corretta. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha rilevato che la questione sulla mancata comunicazione dell'esito della liquidazione presupponeva una contestazione specifica della non corrispondenza delle somme alla dichiarazione, contestazione che era stata proposta solo in modo generico e comunque per la prima volta in appello; perciò la CTR aveva correttamente dichiarato inammissibile il motivo relativo al quantum. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la CTR non aveva affermato la prevalenza del modello ministeriale sulla legge, ma aveva ritenuto la cartella conforme alla legge n. 212/2000. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non vi era omessa pronuncia: la decisione sulla regolarità formale della cartella implicava il rigetto delle censure fondate sull'art. 7 dello Statuto del contribuente, e il ricorrente non aveva indicato uno specifico vizio, diverso da quelli già ricondotti a tale norma, derivante dall'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e dal D.M. n. 321/1999. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l'emissione della cartella a seguito di liquidazione automatizzata delle imposte dovute sulla base della dichiarazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso la sua violazione perché la CTR aveva comunque reso comprensibile la ratio della decisione.
art. 112 c.p.c.
la violazione non sussiste quando il giudice si pronunci implicitamente o comunque decida in senso incompatibile con la domanda o il motivo dedotto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio dedotto per nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto è stato in realtà superato da una declaratoria di inammissibilità del motivo o quando la questione non è stata specificamente introdotta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare asserite violazioni di legge in tema di motivazione della cartella e del ruolo.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente come norma sul contenuto della cartella; la Corte non ha ravvisato un vizio specifico diverso da quelli già assorbiti dalla valutazione di conformità alla legge n. 212/2000.
art. 1 D.M. 3 settembre 1999, n. 321
invocato per il contenuto del ruolo/cartella, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente.
art. 2 D.M. 3 settembre 1999, n. 321
invocato con la stessa finalità dell'art. 1 del medesimo decreto, senza individuare un vizio autonomo dell'atto impugnato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
norma generale sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente affermato la conformità della cartella ai suoi requisiti.
art. 156 c.p.c.
richiamato in sentenza in modo non conferente, ma senza incidere sulla ratio decidendi, poiché la CTR non ha fondato la decisione sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la generica riproposizione dell'asserita infondatezza nel merito non integra un motivo ammissibile.
art. 384 c.p.c.
richiamato per affermare che la Corte può correggere la motivazione quando la decisione è giuridicamente esatta e non servono ulteriori accertamenti in fatto.
art. 111, secondo comma, Cost.
invocato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo nel controllo di legittimità.
art. 366 c.p.c.
il motivo è inammissibile se non indica con precisione il vizio concreto dedotto.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
menzionato come ulteriore riferimento della censura, ma la Corte ha considerato la doglianza generica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello e il ricorso per cassazione devono contenere censure specifiche: la mera affermazione che la pretesa fiscale sia "eccessiva" o infondata nel merito non integra, di per sé, un motivo idoneo a censurare validamente l'atto o la sentenza.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice decide in senso incompatibile con la pretesa dedotta oppure quando, pur senza una distinta formula espressa, la motivazione consente di individuare chiaramente la ratio della decisione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se la questione è stata dichiarata inammissibile per genericità del motivo o se il fatto invocato non era stato specificamente allegato nel grado di merito precedente.
- In tema di cartella emessa ex art. 36-bis, la contestazione della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto dichiarato deve essere introdotta con allegazioni puntuali; la deduzione generica della non corrispondenza delle somme non è sufficiente.
- La conformità della cartella al modello ministeriale non può prevalere sulla legge, ma, se il giudice accerta che l'atto contiene tutte le indicazioni richieste dalla disciplina primaria, la censura sulla motivazione dell'atto è infondata.
- Per configurare l'omessa pronuncia non basta l'assenza di un'espressa formula decisoria su ogni norma invocata; occorre la totale pretermissione di un punto decisivo della controversia.
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