Cassazione Penale, Ordinanza n. 32325/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14 novembre 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso riproponeva i motivi già dedotti in appello e contestava la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e l'affermazione di responsabilità. Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p., il ricorrente contestava la rilevanza della condotta tenuta durante un'operazione di polizia. La Corte d'appello aveva invece accertato che l'imputato si era dimenato, aveva tentato di divincolarsi e aveva colpito con la spalla un carabiniere. Il ricorso censurava inoltre la valutazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo reiterativo dei motivi di appello e fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché dirette a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del materiale probatorio. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità, anche quanto all'affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e alla valorizzazione della recidiva quali elementi indicativi della maggiore pericolosità sociale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
resistenza a pubblico ufficiale
La condotta di chi, durante un'operazione di polizia, si dimena, tenta di divincolarsi e colpisce con la spalla un appartenente alle forze dell'ordine integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 3.000,00 euro
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, adeguata e non manifestamente illogica.
- La condotta di chi, durante un'operazione di polizia, si dimena, tenta di divincolarsi e colpisce fisicamente un appartenente alle forze dell'ordine è idonea a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
- La recidiva può essere motivatamente valorizzata sulla base di elementi indicativi della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
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