Sentenza n. 1197/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -dell'ordinanza di demolizione del 28.5.2026 prot. n. 0097732 avente ad oggetto un fabbricato realizzato su un terreno in Torre Chianca (rectius Spiaggia Bella) - alla via degli Amici contraddistinto in Catasto al fg. 44 ptc. 231; -della comunicazione di avvio del procedimento del 18.3.2026 finalizzato alla emissione dei provvedimenti di cui all'art. 31 DPR 380/2001 e di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso o conseguenziale ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione n. 1261 del 27 maggio 2026 relativa a manufatti realizzati in via degli Amici, località Spiaggiabella-Torre Chianca, e comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 18 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza di demolizione e la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo un unico motivo articolato di violazione del giusto procedimento e degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione dell’obbligo di lealtà. La censura riguardava le garanzie partecipative e il modo in cui il Comune aveva gestito il procedimento; il ricorrente richiamava inoltre le contese dominicali sul lotto interessato. Nel corso del giudizio sono state prospettate anche contestazioni di difetto di istruttoria, ritenute dal TAR generiche. Il sopralluogo comunale dell’11 febbraio 2026 aveva rilevato un fabbricato ad uso abitativo con veranda, due fabbricati accessori, un’area pavimentata e una struttura ombreggiante; le pratiche di condono risultavano definite con diniego e non era stata esibita altra documentazione autorizzativa. Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento il 18 marzo 2026, ricevuto le osservazioni degli interessati e adottato l’ordinanza il 27 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha rigettato la censura di violazione delle garanzie partecipative: la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata, sicché la partecipazione procedimentale non può condurre a un diverso contenuto dell’ordinanza in assenza di elementi fattuali ulteriori rilevanti. Ha ritenuto l’ordinanza sufficientemente motivata, poiché descrive specificamente le opere e individua le norme violate; il provvedimento repressivo non richiede motivazione ulteriore rispetto ai presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. Le contestazioni di difetto di istruttoria sono state giudicate generiche e comunque smentite dagli accertamenti comunali posti a fondamento dell’atto; il ricorrente non ha indicato elementi ulteriori che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa. Le contese dominicali sul terreno sono state considerate irrilevanti rispetto all’obbligo comunale di sanzionare manufatti privi di titolo edilizio o di sanatoria. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune di Lecce € 1.500,00 oltre accessori di legge; le spese sono state compensate tra le altre parti.
Norme richiamate
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Le censure sono tutte infondate; e ciò in omaggio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi costituiscono atti vincolati, il cui contenuto è rigidamente predeterminato dalla legge, con conseguente irrilevanza della comunicazione di avvio del procedimento e, più in generale, delle norme del Capo III della legge 7 agosto 1990, n, 241 recante disposizioni sulla “Partecipazione al procedimento amministrativo” (tra le tante, TAR Napoli, Campania, Sez. VII, 09.09.2026, n. 5146).
Per i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, aventi contenuto vincolato, la mancata o asseritamente insufficiente partecipazione procedimentale non determina l’illegittimità quando il contenuto dell’atto è predeterminato dalla legge.
art. 31 d.P.R. 380/2001
In presenza, come nella specie, di manufatti privi di titoli edilizi ovvero di sanatorie postume, il Comune di Lecce non avrebbe potuto far altro che adottare l’ordinanza sanzionatoria di che trattasi.
In presenza di manufatti privi di titolo edilizio o di sanatoria, il Comune è tenuto ad adottare l’ordinanza sanzionatoria, senza che le contese dominicali sul lotto impediscano l’esercizio del potere repressivo.
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 16 settembre 2026, la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, dopo aver avvisato le parti.
Massime di principio
- I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi hanno natura vincolata e contenuto predeterminato dalla legge; perciò, in assenza di elementi fattuali ulteriori che avrebbero potuto incidere sulla decisione, le censure relative alle garanzie partecipative non conducono all’annullamento.
- L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando descrive le opere contestate e individua le norme violate: non occorre una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi.
- Le contestazioni di difetto di istruttoria non sono idonee a invalidare l’ordinanza se formulate genericamente e contrastate dagli accertamenti comunali posti a fondamento del provvedimento; grava sul ricorrente l’onere di indicare elementi fattuali ulteriori potenzialmente rilevanti.
- Le controversie dominicali sul terreno non impediscono al Comune di reprimere opere prive di titolo edilizio o di sanatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →