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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10165/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego tacito di rimborso relativo all'addizionale IRES per l'anno 2013 prevista dall'art.2 d.l. 30 novembre 2013, n.133; la ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale e il contrasto con il diritto comunitario della disposizione (tra cui violazioni degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost.) e censurava la motivazione della sentenza impugnata

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art.2, comma 2, del d.l. 30/11/2013, n.133 (sovraimposta/ addizionale IRES di 8,5 punti per enti creditizi, finanziari, Banca d'Italia e imprese assicurative per il periodo d'imposta 2013) non sia incostituzionale né in contrasto con il diritto dell'Unione europea. La Corte ha richiamato e fatto proprio l'orientamento della Corte costituzionale (sent. n.288/2019 e ord. n.165/2021) che ha ritenuto la misura transitoria e giustificata da ragioni di solidarietà e redistribuzione, nonché non riconducibile a un aiuto di Stato vietato dall'art.107 TFUE nel senso denunciato. È stato inoltre escluso il necessario rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per assenza di ragionevoli dubbi sull'interpretazione comunitaria. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 20.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, comma 2

    In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi (...) è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali.

    La norma è stata interpretata come una sovraimposta temporanea e settoriale, riconducibile a una decisione discrezionale del legislatore motivata da esigenze di solidarietà e redistribuzione; la Corte costituzionale ne aveva già dichiarato la conformità alla Costituzione (sent. n.288/2019).

  • Costituzione (artt. 3, 53, 41, 77)

    La Corte ha ritenuto che i profili costituzionali invocati dalla ricorrente non siano violati: la differenziazione settoriale è stata considerata non arbitraria e giustificata dalla transitorietà e dal contesto di politica redistributiva.

  • art. 107 TFUE, par. 1

    Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    La Corte ha ritenuto che la disciplina impugnata non costituisce aiuto di Stato nella forma dedotta: non è emerso un vantaggio economico selettivo a favore di talune imprese rispetto ad altre in una situazione giuridica e fattuale analoga; inoltre il legislatore non poteva riscuotere la sovraimposta da imprese non stabilite in Italia, per cui non si configura una rinuncia di risorse statali a favore di non residenti.

  • Corte costituzionale, sentenza n.288 del 2019 e ordinanza n.165 del 2021

    Le pronunce della Corte costituzionale hanno ritenuto la misura compatibile con la Costituzione, valorizzando la transitorietà, le ragioni di politica redistributiva e l'assunzione dell'appartenenza al mercato finanziario come indice di capacità contributiva.

  • Giurisprudenza UE (C-169/08; Cilfit C-238/81 e altri precedenti)

    Richiamati i criteri sopra indicati: per accertare la selettività/aiuto e per valutare l'obbligo di rinvio pregiudiziale. La Corte ha rilevato che non sussistono ragionevoli dubbi tali da imporre il rinvio alla CGUE.

  • art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602

    Citato in relazione alla critiche procedurali sul rifiuto di rimborso; tuttavia il vizio dedotto dalla ricorrente non è stato ritenuto idoneo a sorreggere il ricorso.

  • art. 132 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamate con riferimento ai profili di motivazione e alle doglianze di cassazione. La Corte ha ritenuto insufficienti i motivi di vizio di motivazione allegati e ha dichiarato inammissibili o infondati i profili avanzati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Applicata per quanto concerne il contributo unificato dovuto dalla ricorrente; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • Una sovraimposta settoriale e temporanea può essere considerata costituzionalmente lecita se il legislatore dimostra ragioni obiettive di solidarietà o redistribuzione e se la misura non appare arbitraria o irragionevole rispetto al contesto complessivo.
  • La qualificazione di una misura come 'aiuto di Stato' richiede l'accertamento di un vantaggio selettivo rispetto a soggetti in situazione giuridica e fattuale analoga; la mera differenziazione tra residenti e non residenti non è automaticamente idonea a caratterizzare una misura come aiuto se la riscossione sarebbe comunque impossibile nei confronti dei non residenti.
  • La giurisprudenza nazionale di ultima istanza non è tenuta a rinviare alla Corte di giustizia quando l'applicazione del diritto comunitario risulta chiara al punto da non lasciare ragionevoli dubbi (criteri Cilfit e successivi orientamenti della CGUE).
  • Nei ricorsi su imposte settoriali, il giudice valuta con deferenza la discrezionalità del legislatore in materia di politica fiscale, specie se la misura è temporanea e motivata da esigenze di riequilibrio del prelievo complessivo.
  • Le doglianze procedurali o di motivazione in sede di legittimità (Cassazione) sono ammissibili solo se evidenziano contraddizioni o insufficienze tali da incidere sulla chiarezza e completezza della decisione impugnata; contestazioni generiche della motivazione sono spesso rigettate.

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