Cassazione Civile, Ordinanza n. 40109/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo del febbraio 2004 relativo a due unità immobiliari: uno dei comproprietari si obbligava a vendere gli immobili alle condizioni fissate dall'altra parte, a far eseguire lavori di ristrutturazione tramite la società della controparte, e a ripartire costi e utili dell'operazione. Successivamente gli immobili venivano venduti, con atto trascritto, a una società terza. L'attore sosteneva che il venditore avesse impedito la ristrutturazione rifiutando di sottoscrivere la DIA e chiedeva: la verificazione della sottoscrizione sul contratto del 2004; in via principale, la nullità della vendita del 2005 limitatamente alla quota del 50%; in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; in ulteriore subordine, la restituzione della caparra di 50.000 euro. I giudici di merito avevano respinto le domande ritenendo, tra l'altro, che il contratto del 2004 fosse soggetto a condizione risolutiva e fosse ormai privo di efficacia, che non vi fosse nullità della vendita successiva, che non fosse provata la simulazione e che mancassero i presupposti della revocatoria. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali sulla costituzione in appello, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto utilizzare una sentenza penale tardivamente depositata per escludere la simulazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia d'ufficio sulla "perdita di efficacia" del contratto del 2004 e quindi extrapetizione; 3) violazione degli artt. 2652 c.c. e 100 c.p.c. sulla carenza di interesse alla verificazione; 4) violazione dell'art. 1325 c.c., sostenendo la nullità della vendita del 2005; 5) violazione degli artt. 2729 e 1414 c.c. per mancato riconoscimento della simulazione assoluta della compravendita in favore della società terza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su più rationes autonome e convergenti sulla mancata simulazione, sicché il richiamo alla sentenza penale era solo rafforzativo e non decisivo. Ha respinto il secondo motivo osservando che la censura mirava in realtà a contestare l'interpretazione della domanda e non un vero vizio di omessa pronuncia; ha ribadito che l'interpretazione delle domande è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi estremi di motivazione apparente o inesistente, qui non ravvisati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del secondo. Il quarto motivo è stato respinto perché la questione non era di nullità della vendita successiva, ma di eventuale inadempimento del primo contratto, non idoneo a travolgere la validità della compravendita trascritta. Il quinto motivo è stato ritenuto non ammissibile, poiché chiedeva un riesame del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge, senza specificità sufficiente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'intimazione delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione richiede una reale pronuncia su domanda non proposta; non sussiste quando il giudice si limiti a un argomento motivazionale o a interpretare la domanda in modo non condiviso dalla parte.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel caso esaminato la sua insussistenza è stata confermata in relazione alla domanda di verificazione.
art. 1325 c.c.
La violazione di requisiti essenziali del contratto non può essere dedotta per sostenere la nullità della vendita successiva quando la doglianza riguarda, in realtà, l'inadempimento del primo contratto.
art. 1414 c.c.
La simulazione deve risultare da accertamenti fattuali idonei a sorreggere la relativa sussunzione; in cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sotto la sola veste della violazione di legge.
art. 2652 c.c.
La censura sull'interesse alla verificazione è stata ritenuta assorbita e comunque collegata alla perduta efficacia del contratto; il riferimento alla trascrizione non è stato decisivo nel senso prospettato dal ricorrente.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere valutate dal giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire una diversa lettura del fatto con una diversa conclusione probatoria.
art. 2901 c.c.
La domanda revocatoria era stata proposta in via subordinata, ma è rimasta respinta nei giudizi di merito per difetto dei relativi presupposti, senza specifica censura decisiva in cassazione.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di legge non consente un riesame del merito; il controllo sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale e alle ipotesi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.
art. 347 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzo di documentazione depositata dalla controparte tardivamente costituita; la censura è stata ritenuta comunque non decisiva.
art. 165 c.p.c.
Richiamato unitamente alle altre norme sulle difese e costituzione; la doglianza è stata respinta perché non idonea a scalfire le autonome rationes della decisione impugnata.
art. 166 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di costituzione tardiva della parte appellata; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 171 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione tardiva degli intimati; non ha condotto a una cassazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può trasformarsi in un riesame del fatto o delle prove: se la censura mira in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, essa è inammissibile.
- L'ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre se il passaggio contestato costituisce mera argomentazione motivazionale della decisione.
- L'interpretazione del contenuto della domanda e l'individuazione della sua portata concreta sono attività di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione oggi ridotto al minimo costituzionale.
- La nullità di una successiva vendita immobiliare non può essere desunta dal solo inadempimento di un precedente obbligo contrattuale di trasferire il bene: l'inadempimento può rilevare sul piano obbligatorio, ma non incide automaticamente sulla validità dell'atto traslativo trascritto.
- La prova della simulazione richiede un accertamento fattuale positivo e specifico; in sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes autonome e convergenti, il ricorso che attacchi solo una di esse è inidoneo a ottenere la cassazione, perché l'altra resta sufficiente a sorreggere il decisum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40069/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40070/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40071/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40072/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40073/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40074/2021 del 15/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →