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Sentenza

Sentenza n. 652/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 252/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 21.10.2025 nel procedimento avente rg n. 553/2024 non appellata e passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini in data 22.10.2025

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e l’Amministrazione era stata condannata ad assegnargli le somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e il giudicato era stato attestato dalla Cancelleria. Dedotta la mancata esecuzione del titolo, il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il TAR ha rilevato la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza e la proposizione del ricorso. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato la spettanza o l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Macerata e ordinando all’Amministrazione di darvi integrale esecuzione, salvo le somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all’esecuzione. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, compresa quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, in relazione a un titolo giudiziale di condanna al pagamento, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca una posizione creditoria e condanni l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa risultante dal giudicato, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando l’inadempimento sia accertato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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