Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17253/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per reati connessi al reddito di cittadinanza: avrebbe reso dichiarazioni mendaci sull'ammontare del canone di locazione (indicato in 4.800 anziché 2.400 euro) ottenendo maggior beneficio dal febbraio al novembre 2020 (capo A) e avrebbe omesso di comunicare variazioni di reddito derivanti dall'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato propri e della convivente (capo A e capo B). Nel ricorso si contestava l'erronea applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 (sostenendo che la DSU rilevava solo per ISEE e non per l'ottenimento dell'RDC), il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (per le condotte successive come il pagamento rateale delle sanzioni amministrative) e l'erronea esclusione della buona fede e della valutazione oltre il ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 si applica anche quando dichiarazioni false o omissioni hanno portato a percepire un beneficio in misura maggiore di quella dovuta (quindi la mendace indicazione del canone ha integrato il reato). Ha altresì condiviso l'accertamento delle omissioni di comunicazione delle variazioni di reddito (art. 7, comma 2). Ha ritenuto inammissibile la sospensione per messa alla prova poiché il reato ha limite edittale superiore a quattro anni e l'imputato non ha allegato né prodotto il programma di trattamento richiesto per l'ammissibilità. Quanto all'art. 131-bis, ha osservato che le condotte successive (pagamento delle sanzioni amministrative) sono solo uno degli elementi valutabili e non escludono automaticamente la non punibilità per tenuità dell'offesa; nel caso specifico la restituzione o il pagamento delle sanzioni non erano idonei a rendere tenue l'offesa. Infine ha ritenuto congrua la valutazione negativa della buona fede dell'imputato. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1 e 2, decreto‑legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. dalla L. 28 marzo 2019, n. 26)

    "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni"

    La Corte interpreta la norma in senso ampio: punisce non solo le false dichiarazioni volte a ottenere il beneficio quando il beneficiario non avrebbe diritto in alcuna misura, ma anche le false indicazioni o omissioni che determinano il conseguimento del beneficio in misura maggiore di quella spettante.

  • art. 168‑bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova)

    La sospensione per messa alla prova non è ammissibile se il reato ha pena edittale superiore a quattro anni (e non rientra nei casi ammessi dall'art. 550 c.p.p.). Inoltre l'istanza richiede l'allegazione del programma di trattamento o la prova di averlo richiesto all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

  • art. 131‑bis c.p. (speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto)

    Le condotte successive al reato (es. pagamento di sanzioni) costituiscono uno dei fattori valutabili ma non determinano di per sé la tenuità dell'offesa; occorre un giudizio complessivo sui parametri indicati dalla norma.

  • art. 550, comma 2 c.p.p.

    Rilevata come riferimento normativo riguardante i casi in cui è possibile la messa alla prova dopo le modifiche normative; la Corte osserva che il reato contestato non rientra tra quelli consentiti.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato nel ricorso in tema di valutazione della responsabilità personale e delle cause escludenti: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di responsabilità e l'esclusione della buona fede nel caso concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma processuale usata dal ricorrente per censurare vizi di motivazione e applicazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate tali censure rispetto ai punti valutati.

  • art. 81, comma 2 c.p. (continuazione)

    Richiamata per giustificare l'unificazione delle pene per i reati connessi contestati (continuazione fra più fattispecie).

Massime di principio

  • L'art. 7 d.l. n. 4/2019 punisce anche le false dichiarazioni o omissioni che determinano l'ottenimento del reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto spettante: non è necessario che la persona non avesse diritto in alcuna misura.
  • L'omissione di comunicare variazioni di reddito (ad esempio per instaurazione di rapporti di lavoro) integra autonomamente la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 7 e può concorrere con le false dichiarazioni.
  • La sospensione del procedimento con messa alla prova richiede che il reato rientri nei limiti edittali e che l'imputato produca o abbia chiesto un programma di trattamento; senza tali elementi l'istanza è inammissibile.
  • La valutazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131‑bis è bilaterale e complessiva: le condotte successive (come il pagamento di sanzioni) sono rilevanti ma non determinanti; la restituzione del vantaggio indebitamente percepito o atti equivalenti hanno maggior peso rispetto al mero pagamento di sanzioni amministrative.
  • La buona fede del dichiarante viene esclusa quando l'informazione falsa era facilmente conoscibile e nella piena disponibilità dell'interessato (es. importo del canone di locazione), specialmente se accompagnata da altre condotte mendaci o omissioni.
  • Chi intende ottenere la riqualificazione del fatto per accedere a istituti premiali (es. messa alla prova) ha l'onere di allegare elementi e programmi necessari per dimostrare l'ammissibilità; non basta dedurre la possibilità di una diversa qualificazione giuridica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.