Cassazione Penale, Sentenza n. 35252/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) carenza assoluta di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico in relazione alla sottrazione e falsificazione delle scritture contabili della fallita M.&P. TRADE s.r.l., sulla base delle dichiarazioni del curatore (Mascetti) e del Luogotenente Calenda della Guardia di Finanza, dalle quali sarebbe emerso l'assenza di intento fraudolento; (2) carenza assoluta di motivazione circa la comparazione tra le circostanze attenuanti generiche già concesse e l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., con la tesi che l'aggravante non poteva ritenersi sussistente perché l'unico fatto rilevante sarebbe stata la mancata consegna tempestiva delle scritture poi ritrovate. Inoltre è censurata la tardività delle conclusioni difensive presentate ex art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Primo motivo è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che ha individuato elementi (ruolo dell'imputato, falsità della contabilità 2009, attività anche nel 2010) idonei a provare il dolo specifico per sottrazione/falsificazione delle scritture. Il Secondo motivo è stato invece ritenuto fondato nei limiti indicati: la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato la comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1; perciò la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente al giudizio di comparazione e al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su tali punti. È stata inoltre rilevata la tardività delle conclusioni difensive e la loro inutilizzabilità (non considerate). La responsabilità per il reato contestato è, comunque, stata confermata ai fini di nuovo esame delle circostanze e della pena.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, art.23, comma 8
richiamata nella parte relativa alla tempestività delle conclusioni difensive
La Corte ha ritenuto tardive e quindi inutilizzabili le conclusioni difensive presentate oltre il termine fissato dall'art.23, comma 8 del decreto-legge, con conseguente esclusione di quelle conclusioni dal giudizio
art. 216 legge fallimentare
"l'art. 216 legge fall. [...], apprezzato nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee..."; e "anche il comma primo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione... nonché della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio..."
La norma comprende ipotesi eterogenee autonome e talune fattispecie alternative: le condotte di sottrazione, distruzione, falsificazione e tenuta in modo irregolare possono costituire fattispecie alternative se riconducibili a un'unica azione, ma, se riguardano scritture diverse in tempi diversi, possono integrare più reati distinti
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Prevede l'aggravante per il reo che abbia commesso più fatti di bancarotta; la sua operatività richiede motivazione specifica e adeguato bilanciamento rispetto alle circostanze attenuanti
Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 (Loy)
"...il comma primo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione... condotte che, se riconducibili ad un'azione unica, integrano un solo reato"
La giurisprudenza di legittimità distingue tra norme che prevedono più reati autonomi e norme con fattispecie alternative; quando le condotte sono modalità di un'unica azione devono considerarsi come un solo reato
Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 (Rossi)
Richiamata in tema di dolo specifico: per la sottrazione e falsificazione delle scritture è necessario valutare elementi concreti (ruolo dell'imputato, interesse a occultare l'attivo, falsità contabile) per ricostruire la volontà fraudolenta
Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 (Verdini)
Rileva che più atti nell'ambito dello stesso fallimento non danno necessariamente luogo a pluralità di reati in continuazione quando le condotte siano omogenee e temporalmente contigue; utile per valutare se sussiste pluralità di reati o un'unica fattispecie
Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021 (Aiman)
Richiamata per confermare che atti difensivi presentati oltre i termini previsti dall'art.23 D.L. 137/2020 non devono essere presi in considerazione
Massime di principio
- Quando una norma incriminatrice contiene sia ipotesi autonome sia fattispecie alternative, occorre verificare se le diverse condotte rappresentino azioni autonome (più reati) o modalità di un'unica azione (un solo reato); la temporalità e l'oggetto materiale (scritture diverse) sono fattori decisivi.
- La sussistenza del dolo specifico per reati di bancarotta documentale va accertata con motivazione puntuale: ruolo dell'autore, interesse a occultare l'attivo, incongruenze contabili e dati di fatto che dimostrino l'intento fraudolento devono essere esplicitamente valutati.
- In caso di contestazione dell'aggravante per pluralità di fatti (art.219, comma 2, n.1), il giudice di merito deve motivare anche il confronto tra tale aggravante e le circostanze attenuanti generiche; la semplice enunciazione dell'aggravante non è sufficiente a escludere la prevalenza delle attenuanti.
- Se la motivazione del giudice di merito è silente sul confronto tra circostanze eterogenee (aggravanti vs attenuanti), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per un nuovo giudizio limitato alla comparazione e al trattamento sanzionatorio.
- Le conclusioni difensive presentate oltre i termini previsti dall'art. 23, comma 8 del D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. in legge) sono considerate tardive e non sono generalmente prese in considerazione dalla Corte di cassazione.
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