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Circolare

Circolare numero 95 del 20-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il rinnovo della convenzione tra INPS ed ENS per la trattenuta in pensione dei contributi associativi degli iscritti all’Ente Nazionale Sordi. Vengono aggiornate le regole su delega, decorrenza e revoca, importo del contributo, rapporti finanziari, costi del servizio, rimesse e responsabilità. Sono inoltre richiamate le istruzioni procedurali e contabili già impartite con la circolare n. 235/1999 e la circolare n. 5/1999.

Convenzione INPS-ENS per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni e relative istruzioni

Convenzione INPS-ENS per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni

La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 22 giugno 2010 tra INPS ed ENS, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 235/1999. L’atto disciplina la trattenuta, sulle prestazioni erogate dall’Istituto, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi, nonché i relativi aspetti procedurali, finanziari e contabili.

Ambito soggettivo e oggetto della trattenuta

Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla pensione i titolari di provvidenze economiche INPS a favore degli iscritti all’ENS. La convenzione richiama, in particolare, i sordi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento sia stato affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Delega per l’autorizzazione alla trattenuta

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega predisposta dall’INPS, sentito l’ENS. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal titolare della prestazione;
  • controfirmata dal responsabile locale dell’ENS;
  • munita del timbro dell’Associazione;
  • accompagnata dagli adempimenti richiesti dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati ENS abilitati alla controfirma devono essere comunicati per iscritto alle strutture INPS territorialmente competenti.

Decorrenza, rinnovo e revoca della delega

La delega rilasciata da soggetto già titolare della prestazione produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione da parte della struttura territoriale INPS competente. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, decorre dalla data di inizio della prestazione stessa.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca, quando presentata direttamente dal titolare della prestazione, viene acquisita dalla struttura INPS e ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione.

Pluralità di deleghe

Se il titolare della prestazione abbia rilasciato deleghe in favore di organizzazioni sindacali diverse, ai fini della trattenuta produce effetti la prima delega pervenuta agli uffici INPS. Le deleghe successive producono effetti solo se accompagnate dalla revoca di quella precedente.

Misura del contributo associativo

La misura annuale del contributo associativo è stabilita dagli organi statutari dell’ENS ed è comunicata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con espressa indicazione nell’atto di delega. La circolare indica che la quota associativa comunicata dall’ENS è pari a € 100,00 annui.

Il contributo è trattenuto in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione. In caso di variazione dell’importo, la nuova misura deve essere notificata all’INPS con raccomandata A/R entro il 30 settembre di ciascun anno e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e l’ENS.

L’INPS versa all’ENS acconti mensili commisurati al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino a quando non siano stati elaborati i dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, l’entità degli acconti è determinata in via provvisoria in misura pari a un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all’associazione nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte delle prestazioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato sui dati effettivi.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese, o il primo giorno bancabile successivo.

Per le prestazioni di nuova liquidazione, l’ENS riceve un acconto con cadenza quadrimestrale relativo alle trattenute disposte in occasione del primo pagamento e delle rate successive dell’anno di liquidazione. L’importo è determinato riducendo del 3% l’ammontare delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. La valuta è quella prevista per gli acconti mensili.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi né altri oneri. Se prima di tale termine l’INPS abbia svolto rilevazioni contabili riguardanti almeno il 97% del totale delle prestazioni, può procedere a conguagli sulla base di tali rilevazioni, con successiva eventuale rideterminazione.

Costi del servizio e spese di riscossione

L’ENS si impegna a rimborsare all’Istituto le spese sostenute per il servizio di riscossione. La circolare richiama i costi vigenti previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009:

  • € 0,03 per nuova delega contestuale alla domanda di prestazione telematica;
  • € 0,35 per nuova delega contestuale alla domanda di prestazione cartacea;
  • € 1,90 per nuova delega su prestazione esistente;
  • € 1,90 per revoca delega;
  • € 2,11 per variazione delega;
  • € 0,02 per gestione delega.

L’Associazione si obbliga ad accettare senza riserva ogni eventuale variazione dei costi del servizio e tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari previste dalla convenzione.

Rimesse all’ENS e responsabilità dell’INPS

Le rimesse monetarie all’ENS, conseguenti all’applicazione della convenzione, sono effettuate presso la sede centrale dell’Associazione secondo le modalità da essa indicate. L’INPS è sollevato da responsabilità qualora le rimesse avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle prioritarie esigenze istituzionali; di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all’ENS.

L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a trattenuta e l’Associazione. L’ENS esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e si obbliga a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi connessi a controversie sulla validità o regolarità della delega.

Banca dati e consultazione da parte dell’ENS

L’INPS costituirà un’apposita banca dati delle quote associative, consultabile dall’ENS per la parte di propria competenza. In tale banca dati confluiranno le informazioni sulle deleghe relative alle quote associative sulle prestazioni, incluse nuove deleghe, revoche ed eliminazioni.

La consultazione avverrà secondo le modalità e l’autorizzazione stabilite dall’INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza definite dall’Ente e dall’Autorità Garante per la privacy.

Durata, disdetta e foro competente

La convenzione decorre dalla data di stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2012, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuno dei contraenti, con preavviso di almeno sei mesi.

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.

Indicazioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per la definizione dei rapporti finanziari con l’ENS, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999.

Punti principali

Rinnovo della convenzione e ambito di applicazione

Il 22 giugno 2010 INPS ed ENS hanno sottoscritto un nuovo testo di convenzione che sostituisce integralmente il precedente accordo. La convenzione riguarda la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’ENS, in particolare dai sordi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali pagate dall’Istituto ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 1-undecies della legge n. 641/1978.

Delega, efficacia e revoca

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega predisposta dall’INPS, sentito l’ENS, sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale ENS con apposizione del timbro associativo. I nominativi dei rappresentanti e incaricati ENS autorizzati devono essere comunicati per iscritto alle strutture territoriali INPS competenti. La delega presentata da soggetto già titolare della prestazione produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione; se presentata contestualmente alla domanda di prestazione, decorre dalla data di decorrenza della prestazione. La revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione; in presenza di più deleghe verso organizzazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo successive deleghe accompagnate da revoca della precedente. Le deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca.

Misura del contributo associativo

La quota associativa annuale è stabilita dagli organi statutari dell’ENS e comunicata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con indicazione esplicita nell’atto di delega. L’importo indicato nella circolare è pari a € 100,00 annui. La somma è trattenuta in dodici quote mensili sulle rate di prestazione. In caso di variazione, il nuovo importo deve essere notificato all’INPS entro il 30 settembre di ciascun anno e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione. L’INPS versa all’ENS acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento; fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente in misura pari a un dodicesimo degli acconti corrisposti l’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte prestazioni per perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e definitivi avvengono con il primo pagamento utile. Per le nuove liquidazioni, l’ENS riceve inoltre un acconto quadrimestrale, determinato riducendo del 3% l’importo delle trattenute da effettuare fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli finali sono eseguiti entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri.

Costi del servizio e rimesse

L’ENS si impegna a corrispondere all’Istituto le spese per l’espletamento del servizio di riscossione. La circolare richiama i costi vigenti fissati dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009: € 0,03 per nuova delega contestuale a domanda telematica, € 0,35 per nuova delega contestuale a domanda cartacea, € 1,90 per nuova delega su prestazione esistente, € 1,90 per revoca delega, € 2,11 per variazione delega ed € 0,02 per gestione delega. Le rimesse monetarie all’ENS sono effettuate presso la sede centrale dell’Associazione secondo le modalità da essa indicate; eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative dell’INPS non comportano responsabilità dell’Istituto, purché l’ENS ne sia tempestivamente informata.

Responsabilità, banca dati e consultazione

L’INPS è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’ENS ed è esonerato da ogni responsabilità per contestazioni sulla validità o regolarità della delega. L’ENS si impegna a tenere indenne l’INPS da eventuali effetti negativi derivanti da tali controversie. È prevista la costituzione di una banca dati delle quote associative, consultabile dall’ENS per la parte di propria competenza, contenente nuove deleghe, revoche ed eliminazioni, con accesso secondo modalità autorizzate dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza e della disciplina sulla privacy.

Durata della convenzione e foro competente

La convenzione decorre dalla data di stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2012, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata entro il 30 giugno di ciascun anno. È comunque prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da ciascuna parte con preavviso di almeno sei mesi. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

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