Circolare numero 96 del 20-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto tra INPS e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni erogate dall’INPS ai ciechi civili iscritti all’UIC. Vengono fornite istruzioni operative sulle deleghe, sulla decorrenza e revoca delle trattenute, sulla misura del contributo, sui rapporti finanziari tra le parti, sui costi del servizio e sulle modalità di rimessa delle somme. La circolare chiarisce inoltre che l’INPS resta estraneo ai rapporti associativi e disciplina la gestione dei dati, la durata della convenzione e il foro competente.
Convenzione INPS-UIC per la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle pensioni
Convenzione INPS-UIC per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione, sottoscritto l’8 aprile 2010, tra INPS e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC) per la riscossione dei contributi associativi previsti dall’art. 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Il documento sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 235/1999 e fornisce le istruzioni operative e contabili per la trattenuta delle quote sulle prestazioni INPS.
Ambito soggettivo e presupposti della trattenuta
La facoltà di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla pensione riguarda i ciechi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento sia stato affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. La trattenuta è finalizzata al versamento all’UIC dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
Delega di autorizzazione
L’autorizzazione alla trattenuta deve avvenire mediante delega predisposta dall’INPS, sentita l’UIC. La delega va sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale UIC, che appone anche il timbro dell’Associazione. L’UIC si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati UIC abilitati devono essere comunicati per iscritto alle Strutture INPS territorialmente competenti.
Decorrenza, rinnovo e revoca delle deleghe
La delega presentata da soggetto già titolare della prestazione produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione presso la Struttura territoriale INPS competente. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, essa decorre dalla data di inizio della prestazione.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca comunicata dall’interessato all’INPS ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione. Nel caso di più deleghe a favore di organizzazioni diverse, è efficace la prima delega pervenuta agli uffici INPS; le deleghe successive producono effetti solo se accompagnate dalla revoca della precedente.
Misura del contributo e aggiornamenti annuali
La quota associativa annuale è stabilita dagli organi statutari dell’UIC e viene trattenuta in dodici rate mensili sulle singole rate di prestazione. La circolare indica:
- quota associativa ordinaria: euro 49,58 annui;
- quota ridotta per soci senza reddito: euro 10,33 annui.
Eventuali variazioni devono essere comunicate all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro il 30 settembre di ciascun anno, e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Rapporti finanziari tra INPS e UIC
L’INPS versa all’UIC acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati definitivi, e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria nella misura di un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, incrementato della percentuale di aumento del monte delle prestazioni per effetto della perequazione automatica.
I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono eseguiti senza interessi né altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data l’INPS dispone di rilevazioni contabili che coprano almeno il 97% del totale delle prestazioni, i conguagli possono essere effettuati sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione degli importi.
Per le prestazioni di nuova liquidazione è previsto un acconto quadrimestrale, riferito sia al primo pagamento sia alle rate successive dell’anno di liquidazione. L’acconto è determinato applicando una riduzione del 3% all’importo delle trattenute calcolate dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
Spese del servizio e rimesse all’Associazione
L’UIC si impegna a rimborsare all’INPS le spese sostenute per il servizio di riscossione. Restano applicabili i costi fissati dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, che la circolare richiama per le diverse operazioni relative alle quote associative: nuova delega contestuale telematica, nuova delega contestuale cartacea, nuova delega su prestazione esistente, revoca, variazione e gestione delega.
Le rimesse monetarie all’UIC sono effettuate presso la Sede centrale dell’Associazione secondo le modalità da questa indicate. L’INPS è sollevato da responsabilità se le rimesse avvengono oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dell’Istituto, con obbligo di tempestiva comunicazione all’UIC.
Responsabilità dell’INPS e rapporti con i soci
L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni trattenute e l’Associazione di appartenenza. Di conseguenza, l’UIC esonera l’Istituto da ogni responsabilità, anche in caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, e si obbliga a ristorarlo per eventuali effetti negativi derivanti da tali controversie.
A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche UIC sono curati dal Responsabile dei rapporti con l’utenza; le problematiche non risolte in sede periferica sono rimesse al livello centrale, ossia alla Direzione Generale e alla struttura nazionale dell’UIC.
Gestione dei dati e banca dati delle quote associative
La convenzione prevede che l’INPS costituisca una banca dati delle quote associative, consultabile dall’UIC per la parte di propria competenza. In tale banca dati confluiscono i dati relativi alle deleghe, incluse nuove deleghe, revoche ed eliminazioni. La consultazione è consentita secondo le modalità e le autorizzazioni stabilite dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Ente e delle indicazioni dell’Autorità Garante per la privacy.
Durata, disdetta e foro competente
La convenzione entra in vigore dalla data di stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2012. È comunque possibile la disdetta mediante raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno di ciascun anno. Resta salva, in presenza di giusta causa, la facoltà di disdetta di ciascuna parte con preavviso di almeno sei mesi.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Rinvio alle istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per la definizione dei rapporti finanziari con l’UIC, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999.
Punti principali
Nuova convenzione e ambito di applicazione
In data 8 aprile 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e UIC, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 235/1999. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi previsti dall’art. 1 undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, mediante trattenuta sulle prestazioni INPS riconosciute ai ciechi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali affidate all’Istituto ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Delega per la trattenuta e decorrenza degli effetti
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega predisposta dall’INPS, sentita l’UIC, da sottoscrivere dal titolare della prestazione e controfirmare dal responsabile locale UIC con apposizione del timbro dell’Associazione. I nominativi dei rappresentanti e incaricati UIC abilitati devono essere comunicati per iscritto alle Strutture INPS competenti. La delega presentata da soggetto già titolare della prestazione produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento presso la Struttura territoriale INPS; se presentata contestualmente alla domanda di prestazione, decorre dalla data di inizio della prestazione.
Revoca, pluralità di deleghe e rinnovo tacito
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca, comunicata dal titolare della prestazione all’INPS, ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione alla Struttura territoriale competente. Se sono state rilasciate deleghe in favore di organizzazioni sindacali diverse, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta agli uffici INPS; le deleghe successive producono effetti solo se accompagnate dalla revoca della precedente.
Misura del contributo associativo
La quota associativa annuale, indicata all’INPS con raccomandata A/R nell’atto di delega, è stabilita dagli organi statutari dell’UIC ed è trattenuta in dodici rate mensili. La circolare indica una quota ordinaria di euro 49,58 annui e una quota ridotta, per i soci senza reddito, di euro 10,33 annui. Ogni variazione deve essere notificata all’INPS con raccomandata A/R spedita entro il 30 settembre ed entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
L’INPS versa all’UIC acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute operate sulle prestazioni in pagamento. Fino alla disponibilità dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente in misura pari a un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte prestazioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Per le nuove liquidazioni è previsto inoltre un acconto quadrimestrale, con riduzione del 3% sull’importo delle trattenute calcolate fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.
Costi del servizio di riscossione
L’UIC si impegna a corrispondere all’INPS le spese per l’espletamento del servizio. Restano validi i costi indicati nella determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, differenziati per tipologia di operazione: nuova delega contestuale telematica, nuova delega contestuale cartacea, nuova delega su prestazione esistente, revoca delega, variazione delega e gestione delega. L’Associazione accetta inoltre senza riserva eventuali variazioni dei costi e tutte le clausole economiche della convenzione.
Responsabilità, rapporti locali e gestione dati
L’INPS è estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e Associazione e viene esonerato da ogni responsabilità dall’UIC, anche in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, con obbligo dell’UIC di ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi. I rapporti a livello locale sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, mentre le questioni non risolvibili in sede periferica sono demandate alla Direzione Generale e alla struttura nazionale UIC. È prevista la costituzione di una banca dati delle quote associative consultabile dall’UIC per la propria parte di competenza, nel rispetto delle modalità, autorizzazioni e regole di sicurezza INPS e del Garante privacy.
Durata della convenzione e foro competente
La convenzione decorre dalla data di stipula e ha validità fino al 31 dicembre 2012, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
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