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Circolare

Circolare numero 99 del 21-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette il nuovo formulario comunitario A1, che sostituisce il precedente E 101 per i distacchi nell’Unione europea e può avere durata fino a 24 mesi. Chiarisce inoltre come gestire il periodo di transizione tra il vecchio regolamento CEE n. 1408/71 e il regolamento CE n. 883/2004, precisando che i periodi di distacco maturati sotto i due regimi si sommano ai fini del limite massimo complessivo di 24 mesi. Vengono indicati i casi pratici elaborati dal Ministero del Lavoro, i rapporti con SEE, Svizzera e cittadini di Stati terzi, e si allega una nuova informativa da consegnare ad aziende e lavoratori al momento della richiesta del formulario A1.

Formulario comunitario A1 e regole sul distacco nel periodo di transizione tra i regolamenti CE n. 1408/71 e n. 883/2004

Formulario comunitario A1 e distacco nel periodo di transizione tra i regolamenti CE n. 1408/71 e n. 883/2004

La circolare illustra l’introduzione del formulario comunitario A1, che sostituisce il precedente E 101 per i distacchi nell’Unione europea, e fornisce chiarimenti operativi sul periodo di transizione tra il vecchio regime del regolamento CEE n. 1408/71 e il nuovo regime del regolamento CE n. 883/2004. Il documento contiene inoltre indicazioni sui casi di distacco più frequenti, sui Paesi e soggetti esclusi dalla nuova disciplina e sulla nuova informativa da consegnare agli interessati.

Formulario A1 e aggiornamento procedurale

Dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

In tale contesto:

  • il formulario E 101 è sostituito dal formulario A1, denominato anche "documento portatile A1";
  • il nuovo formulario può avere durata fino a 24 mesi;
  • il modello A1 è allegato alla circolare;
  • la procedura "Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell'Unione Europea" è stata implementata per consentire l’emissione automatizzata dell’A1;
  • nella sezione "utility" della procedura sono disponibili il manuale utente aggiornato e il modello A1.

Regime transitorio e computo dei periodi di distacco

La circolare richiama la Decisione della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale n. A3 del 17 dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 149 dell’8 giugno 2010.

Secondo tale decisione, quando il distacco previsto in 24 mesi deve essere prorogato per particolari esigenze, può essere richiesto l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento n. 883/2004, di contenuto analogo all’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.

La circolare precisa che, poiché i nuovi regolamenti non contengono una disciplina transitoria espressa sulla totalizzazione dei periodi di distacco maturati sotto i due regimi, la Commissione amministrativa ha stabilito che:

  • tutti i periodi di distacco maturati ai sensi del regolamento CEE n. 1408/71 devono essere considerati nel calcolo del distacco ininterrotto ai fini del regolamento (CE) n. 883/2004;
  • la durata complessiva del distacco, sommando i periodi maturati sotto entrambi i regolamenti, non può superare 24 mesi.

Ne consegue che, se il distacco inizia prima del 1° maggio 2010 e prosegue dopo tale data, entrano nel limite massimo anche i periodi maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Esempi applicativi richiamati dalla circolare

La circolare riporta gli esempi forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i casi più ricorrenti al 1° maggio 2010:

  • E 101 dal 1.5.2009 al 30.4.2010: estensione possibile fino al 30.4.2011, con rilascio del formulario A1;
  • E 101 dal 1.3.2010 al 28.2.2011: estensione possibile fino al 28.2.2012, con rilascio del formulario A1;
  • E 101 dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + E 102 dal 1.5.2009 al 30.4.2010: nessuna estensione possibile, poiché è già stato raggiunto il limite massimo di 24 mesi;
  • E 101 dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + E 102 dal 1.3.2010 al 28.2.2011: nessuna estensione possibile, per il medesimo motivo.

Paesi e soggetti esclusi dal nuovo regime

La circolare precisa che i nuovi regolamenti non si applicano:

  • ai Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo indicati espressamente: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
  • alla Svizzera, per la quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è estesa dal 1° giugno 2002 in base all’accordo con la Comunità europea e gli Stati comunitari.

Nei rapporti con tali Stati continuano ad applicarsi i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con utilizzo dei formulari E 101 ed E 102.

La stessa disciplina resta applicabile anche ai cittadini di Stati terzi, alle condizioni del regolamento n. 859 del 14 maggio 2003, con conseguente permanenza dei formulari E 101 ed E 102.

Informativa e diffusione della circolare

In allegato è trasmessa una versione aggiornata dell’informativa da consegnare alle aziende e ai lavoratori interessati al momento della richiesta del formulario A1. La circolare raccomanda alle sedi di dare la massima diffusione al documento e anche alle circolari nn. 82 e 83 del 1° luglio 2010, informando in particolare:

  • Camere di commercio;
  • associazioni imprenditoriali locali;
  • consulenti del lavoro;
  • ordini professionali.

Punti principali

Introduzione del formulario A1

Dal 1° maggio 2010 si applicano le nuove regole in materia di legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori che si spostano nell’Unione europea. Il formulario E 101 è sostituito dal formulario A1, denominato anche documento portatile A1, relativo alla legislazione applicabile all’interessato. L’A1 può coprire un distacco fino a 24 mesi. Il modello è allegato alla circolare e la procedura informatica "Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell'Unione Europea" è stata aggiornata per consentirne l’emissione automatizzata.

Periodo di transizione tra vecchio e nuovo regolamento

Per i distacchi in corso al 1° maggio 2010, la Commissione amministrativa ha chiarito che tutti i periodi maturati ai sensi del regolamento CEE n. 1408/71 devono essere computati nel periodo massimo di distacco ininterrotto previsto dal regolamento CE n. 883/2004. Ne deriva che la durata complessiva del distacco, sommando periodi prima e dopo il 1° maggio 2010, non può superare 24 mesi. In caso di proroga oltre tale limite, può essere richiesta l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento n. 883/2004, di contenuto analogo all’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.

Esempi applicativi di distacco

La circolare richiama esempi ministeriali per i casi più ricorrenti al 1° maggio 2010. Se un E 101 copre il periodo 1.5.2009-30.4.2010, il distacco può essere esteso fino al 30.4.2011 con rilascio del formulario A1. Se l’E 101 copre il periodo 1.3.2010-28.2.2011, l’estensione è possibile fino al 28.2.2012, sempre con A1. Se invece a un primo E 101 seguono periodi coperti da E 102 e la durata complessiva raggiunge 24 mesi, non è possibile alcuna ulteriore estensione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2004.

Ambito di non applicazione dei nuovi regolamenti

Le nuove disposizioni non si applicano ai Paesi SEE non UE indicati dalla circolare, cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia, né alla Svizzera, per la quale continua ad applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale in base all’accordo specifico dal 1° giugno 2002. Nei rapporti con tali Stati restano quindi in uso i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e i formulari E 101 ed E 102. Gli stessi regolamenti continuano ad applicarsi anche ai cittadini di Stati terzi alle condizioni del regolamento n. 859/2003.

Informativa alle aziende e ai lavoratori

È allegata una versione aggiornata dell’informativa da consegnare alle aziende e ai lavoratori interessati quando richiedono il formulario A1. Le sedi sono invitate a dare ampia diffusione alla circolare e alle precedenti circolari nn. 82 e 83 del 1° luglio 2010, informando in particolare Camere di commercio, associazioni imprenditoriali locali, consulenti del lavoro e ordini professionali.

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