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Circolare

Circolare numero 94 del 20-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il rinnovo della convenzione tra INPS e ANMIC per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni pensionistiche degli invalidi civili iscritti all’Associazione. Indica le modalità di delega, i termini di efficacia e revoca, la misura del contributo annuale, i rapporti finanziari tra le parti, i costi del servizio e le regole di consultazione della banca dati. La circolare sostituisce integralmente la precedente n. 94 del 20 luglio 2010 e richiama, per gli aspetti contabili, le istruzioni della circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999.

Convenzione INPS-ANMIC per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni e istruzioni applicative

Convenzione INPS-ANMIC per la riscossione dei contributi associativi

La circolare disciplina l’applicazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto l’8 giugno 2010 tra INPS e ANMIC per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione. La circolare sostituisce integralmente la n. 94 del 20 luglio 2010 e richiama, per la parte contabile, le istruzioni già contenute nella circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione riguarda gli invalidi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali il cui pagamento sia stato affidato all’INPS ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998. Tali soggetti possono versare i contributi associativi ANMIC tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’Istituto, in conformità all’art. 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Delega per la trattenuta: forma, efficacia e revoca

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere rilasciata con delega predisposta dall’INPS, sentita l’ANMIC, sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’Associazione, con apposizione del timbro ANMIC. I nominativi dei rappresentanti e incaricati autorizzati devono essere comunicati per iscritto alle strutture INPS territorialmente competenti.

La delega produce effetti:

  • dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione presso la struttura territoriale INPS, se rilasciata da soggetto già titolare della prestazione;
  • dalla data di decorrenza della prestazione, se presentata contestualmente alla domanda.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca comunicata direttamente dall’interessato all’INPS viene acquisita dalla struttura territoriale e ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione. Se risultano più deleghe a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta all’INPS; le successive producono effetti solo se accompagnate dalla revoca della precedente.

Misura del contributo associativo

La quota associativa annuale ANMIC è indicata in € 36,15. Essa viene trattenuta in dodici quote mensili sulle singole rate di prestazione.

Eventuali variazioni della misura devono essere comunicate all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre di ciascun anno e trovano applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Rapporti finanziari tra INPS e ANMIC

La convenzione regola gli aspetti finanziari agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. L’INPS versa all’ANMIC acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute effettuate sulle prestazioni in pagamento.

In attesa dell’elaborazione dei dati e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente in misura pari a un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte prestazioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e quelli definitivi sono eseguiti contestualmente al pagamento del primo acconto utile.

Per le prestazioni di nuova liquidazione, l’ANMIC riceve un acconto con cadenza quadrimestrale; l’importo è calcolato riducendo del 3% l’ammontare delle trattenute da effettuare dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. La valuta dei pagamenti è quella prevista dall’art. 5.

I conguagli tra acconti versati e trattenute effettivamente operate devono essere effettuati, senza interessi né altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data l’INPS ha eseguito rilevazioni contabili che coprano almeno il 97% del totale delle prestazioni, i conguagli possono essere fatti sulla base di tali rilevazioni, con riserva di successiva rideterminazione.

Spese del servizio e costi applicabili

L’ANMIC si impegna a corrispondere all’Istituto le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. I costi attualmente applicabili sono quelli fissati dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, e riguardano:

  • nuova delega contestuale alla domanda di prestazione telematica: € 0,03;
  • nuova delega contestuale alla domanda di prestazione cartacea: € 0,35;
  • nuova delega su prestazione esistente: € 1,90;
  • revoca delega: € 1,90;
  • variazione delega: € 2,11;
  • gestione delega: € 0,02.

L’Associazione accetta senza riserva ogni variazione futura del costo del servizio e tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari previste dalla convenzione.

Rapporti operativi, responsabilità e banca dati

I rapporti a livello locale con le strutture periferiche ANMIC sono tenuti dal Responsabile dei rapporti con l’utenza, cui i rappresentanti dell’Associazione devono rivolgersi per la soluzione di eventuali problematiche. Le questioni non risolvibili in sede locale sono sottoposte al livello centrale, per l’esame della Direzione generale e della struttura nazionale ANMIC.

L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’Associazione. L’ANMIC esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in particolare, da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe, impegnandosi a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi conseguenti.

La convenzione prevede inoltre la costituzione di un’apposita banca dati delle quote associative, consultabile dall’ANMIC per la parte di propria competenza, contenente i dati delle deleghe, revoche ed eventuali eliminazioni. La consultazione avviene secondo modalità e autorizzazioni stabilite dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza e della disciplina sulla privacy.

Durata, recesso e foro competente

La convenzione decorre dalla data di stipula e resta valida fino al 31 dicembre 2012, salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di disdetta per giusta causa con preavviso di almeno 6 mesi.

Per ogni controversia derivante dall’applicazione della convenzione è competente il Foro di Roma.

Punti principali

Rinnovo della convenzione e ambito soggettivo

In data 8 giugno 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e ANMIC, che sostituisce il precedente accordo e disciplina la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni. Possono aderire alla trattenuta i titolari di provvidenze economiche INPS a favore degli iscritti ANMIC, in particolare gli invalidi civili titolari di pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali affidate all’INPS ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998.

Modalità di autorizzazione, efficacia e revoca della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante delega predisposta dall’INPS, sentita l’ANMIC, sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale ANMIC, con apposizione del timbro dell’Associazione. La delega presentata da un soggetto già pensionato produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione da parte della struttura territoriale INPS; se presentata contestualmente alla domanda di prestazione, decorre dalla data di decorrenza della prestazione. La revoca comunicata direttamente all’INPS ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione. In caso di deleghe multiple a favore di diverse associazioni, prevale la prima pervenuta, salvo che le successive siano accompagnate dalla revoca della precedente.

Misura del contributo associativo e variazioni annuali

La quota associativa annuale ANMIC è indicata in € 36,15 e viene trattenuta in dodici rate mensili sulle singole rate di prestazione. Ogni variazione della misura deve essere notificata all’INPS con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre di ciascun anno e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

L’INPS versa all’ANMIC acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. In via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, gli acconti sono calcolati su un dodicesimo del totale degli acconti dell’anno precedente, maggiorato dell’incremento del monte prestazioni per perequazione automatica. I conguagli tra acconti e trattenute effettive sono effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Per le nuove liquidazioni è previsto un acconto quadrimestrale, determinato riducendo del 3% l’importo delle trattenute riferite al periodo dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.

Costi del servizio e rimborso spese

L’ANMIC si impegna a rimborsare all’Istituto le spese per il servizio di riscossione. I costi applicati sono quelli della determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, con importi differenziati per nuova delega telematica o cartacea, nuova delega su prestazione esistente, revoca, variazione e gestione delega. L’Associazione accetta senza riserva ogni futura variazione del costo e le clausole sui rapporti finanziari contenute nella convenzione.

Rapporti locali, banca dati e responsabilità

I rapporti con le strutture periferiche ANMIC sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolvibili localmente sono demandate alla Direzione generale e alla struttura nazionale ANMIC. L’INPS è estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e Associazione e l’ANMIC lo esonera da responsabilità, impegnandosi a ristorarlo per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe. È inoltre prevista una banca dati delle quote associative consultabile dall’ANMIC per la propria competenza, nel rispetto delle modalità e delle norme di sicurezza INPS e del Garante privacy.

Durata della convenzione e foro competente

La convenzione decorre dalla data di stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2012, salvo disdetta con raccomandata da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno. È comunque ammessa la disdetta per giusta causa con preavviso di almeno 6 mesi. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

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