Ordinanza n. 255/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto m;;,ancato riconoscimento dipendenza da causa di servizio per infermità contratte - diniego equo indennizzo - richiesta risarcimento danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva rigettato la domanda risarcitoria per danno alla salute
Esito
La controversia
La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno alla salute, riferito a due eventi patologici, che il dante causa degli appellanti assumeva essere stato determinato o aggravato dalla prolungata inerzia del Comune nel definire due procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, nonché al diniego dell'equo indennizzo. Il TAR aveva escluso il nesso causale tra condotta amministrativa ed evento dannoso, svalutando le conclusioni della CTU svolta in un precedente giudizio civile, secondo cui lo stress procedimentale avrebbe costituito una concausa peggiorativa della patologia. Il primo giudice aveva ritenuto che le difficoltà burocratiche non fossero idonee a compromettere l'equilibrio psicofisico dell'individuo medio e aveva inoltre attribuito valore di confessione stragiudiziale a una dichiarazione contenuta in un atto difensivo di altro giudizio, con riferimento all'incidenza di pregresse vicende penali. Gli appellanti hanno dedotto travisamento dei fatti e violazione dei principi sulla valutazione della prova e sul nesso di causalità, contestando in particolare il superamento della CTU mediante argomentazioni non fondate su una specifica valutazione scientifica e il riconoscimento di valore confessorio a dichiarazioni rese dal difensore in un diverso giudizio. Nel processo d'appello è emersa una contrapposizione tra la CTU, favorevole alla qualificazione dell'inerzia come concausa peggiorativa, e una consulenza tecnica di parte del Comune, che riconduceva la patologia a fattori di rischio preesistenti e allo stress derivante da una vicenda penale conclusasi con condanna.
La decisione
Il CGARS, non definitivamente pronunciando, ha ritenuto indispensabile un approfondimento istruttorio sul nesso eziologico tra l'inerzia amministrativa, la cui illegittimità era già stata accertata con sentenze passate in giudicato, e il danno alla salute. Ha osservato che l'accertamento richiede competenze medico-legali e non può essere risolto sulla base di un soggettivo convincimento del giudice o di generiche massime di esperienza. Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, quale peritus peritorum, soltanto attraverso una motivazione rigorosa e puntuale, che evidenzi gli elementi di erroneità o inattendibilità dell'elaborato; non può limitarsi a contrapporre una generica scienza privata alla valutazione tecnica. Considerato il contrasto tra la CTU già acquisita e la CTP del Comune, il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.a., una verificazione affidata al Direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Palermo, o a un sanitario delegato dotato di specifiche competenze. Il verificatore dovrà valutare, secondo le attuali conoscenze scientifiche e medico-legali e la regola del più probabile che non, l'eventuale ruolo causale o concausale dello stress derivante dalla vicenda amministrativa e giudiziaria, l'incidenza comparativa della vicenda penale e dei fattori di rischio preesistenti, nonché la compatibilità delle conclusioni della precedente CTU con lo stato dell'arte. Sono stati disciplinati il contraddittorio tecnico, i termini per la bozza e la relazione finale e il successivo prosieguo dell'udienza. Non è stata ancora definita la domanda risarcitoria; nessuna pronuncia definitiva è stata resa sulle spese.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, c.p.a.
indispensabile procedere a un approfondimento istruttorio
Consente al giudice amministrativo di disporre un accertamento tecnico quando la decisione richiede conoscenze specialistiche; nel caso concreto è stata ritenuta necessaria una verificazione medico-legale imparziale sul nesso causale.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
entro il termine di decadenza di 100 giorni, decorrente dal deposito della relazione definitiva
Disciplina il termine per la presentazione della nota relativa a compensi e spese del verificatore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il nesso causale tra una condotta amministrativa illegittima e un danno alla salute richiede conoscenze medico-legali specialistiche, il giudice non può fondare la decisione su generiche massime di esperienza o su una propria valutazione soggettiva, ma deve acquisire o valutare adeguatamente l'apporto tecnico necessario.
- Il giudice, pur essendo peritus peritorum, può discostarsi dalle conclusioni di una consulenza tecnica soltanto mediante una motivazione rigorosa e puntuale, idonea a indicare gli specifici errori o profili di inattendibilità dell'elaborato; non è sufficiente contrapporre ad esso una generica scienza privata.
- In presenza di un contrasto tra una consulenza tecnica d'ufficio e una consulenza tecnica di parte su una questione medico-legale decisiva, il giudice può disporre una verificazione affidata a un organismo pubblico estraneo alle parti, per acquisire una valutazione imparziale e qualificata.
- L'accertamento giudiziale del nesso eziologico in materia risarcitoria deve essere svolto secondo la regola del più probabile che non, considerando anche le condizioni preesistenti della persona danneggiata e l'incidenza comparativa di altri fattori causali o concausali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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