Circolare numero 127 del 16-11-2022
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti previste dall’articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per l'erogazione di indennità una tantum di 150 euro a varie categorie (pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, lavoratori domestici, beneficiari RdC, percettori di prestazioni NASpI/DIS‑COLL, disoccupazione agricola, destinatari di indennità COVID‑19, collaboratori, stagionali, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali ecc.). Sono specificati i requisiti (residenza in Italia, limiti reddituali per alcune categorie), le modalità e i tempi di pagamento (erogazione d'ufficio o a domanda), le incompatibilità, le verifiche reddituali successive e le procedure di recupero degli indebiti, oltre alle istruzioni contabili e di rendicontazione.
Istruzioni per il riconoscimento delle indennità una tantum previste dall'art. 19 del decreto‑legge 23 settembre 2022, n. 144
Punti principali
Ambito e importo
Indennità una tantum pari a 150 euro prevista dall'art.19 del d.l. n. 144/2022 a favore di diverse categorie di soggetti (pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, lavoratori di varie tipologie e nuclei RdC).
Beneficiari pensionati e trattamenti di accompagnamento
Erogazione d'ufficio ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici obbligatori, assegni sociali, prestazioni per invalidi civili, ciechi, sordi e trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022; esclusi titolari esclusivi di pensioni estere, rendite facoltative o vitalizi non previsti.
Trattamenti di natura assistenziale
Erogazione d'ufficio ai titolari, alla data del 1° novembre 2022, di pensione di inabilità, assegno mensile ex legge n.118/1971, pensioni per ciechi/sordi, assegno e pensione sociale con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
Requisiti: residenza e reddito
Residenza in Italia alla data del 1° novembre 2022; per molte categorie (pensionati in misura limitata, collaboratori, stagionali, spettacolo, ecc.) soglia di reddito personale IRPEF 2021, al netto di contributi, non superiore a 20.000 euro. Esclusioni e componenti escluse dal computo (TFR, reddito della casa di abitazione, arretrati tassati separatamente) sono specificate.
Modalità di erogazione e calendario
Pagamenti d'ufficio in genere con la rata di novembre 2022 per pensionati, assistenziali, lavoratori domestici e nuclei RdC; per molte categorie collegate a retribuzioni di novembre (NASpI/DIS‑COLL, disoccupazione agricola, indennità COVID, alcuni autonomi) il pagamento è programmato a febbraio 2023; per le indennità a domanda (collaboratori, stagionali, spettacolo) il pagamento avverrà successivamente, a fronte di domande e verifiche.
Categorie erogate d'ufficio
Beneficiari d'ufficio includono: titolari di prestazioni NASpI/DIS‑COLL e mobilità in novembre 2022; percettori di indennità agricola 2021; soggetti che hanno ricevuto le indennità COVID‑19 indicate; lavoratori domestici già beneficiari di precedente indennità; nuclei RdC in pagamento a novembre 2022; alcuni altri casi previsti dal testo normativo.
Categorie a domanda
A domanda (scadenza per la presentazione 31 gennaio 2023) sono le indennità per collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca, lavoratori stagionali/a tempo determinato/intermittenti con almeno 50 giornate nel 2021, e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri nel 2021; requisito reddituale 20.000 euro per il 2021 dove previsto.
Lavoratori domestici e nuclei beneficiari del RdC
I lavoratori domestici già beneficiari della precedente indennità (art.32 d.l. 50/2022) con rapporto attivo al 24/9/2022 ricevono 150 euro in novembre 2022 d'ufficio; i nuclei RdC percepiscono l'indennità d'ufficio sulla Carta RdC a novembre 2022, salvo incompatibilità con altre indennità previste.
Incompatibilità e unica corresponsione
Le indennità previste dagli articoli 18 e 19 non sono cumulabili: ciascun soggetto può ricevere l'indennità una sola volta. L'indennità dell'art.19, commi 1‑7, è incompatibile con l'incremento previsto dall'art.20 per autonomi; altre compatibilità sono disciplinate espressamente nel testo.
Verifiche reddituali e recupero indebito
I pagamenti sono effettuati in via provvisoria sulla base dei dati disponibili; l'INPS effettuerà successivamente verifiche reddituali con l'Agenzia delle Entrate. In caso di superamento dei requisiti o di revoca del trattamento, l'ente provvede al recupero dell'indebito secondo le procedure previste.
Comunicazioni e strumenti per gli interessati
Informazioni sul pagamento tramite cedolino, SMS/e‑mail, sezione MY INPS e App IO; funzione dedicata in MY INPS per verificare l'esito dell'elaborazione e presentare istanze di ricostituzione dati o rinuncia all'indennità.
Presentazione domande e canali
Le domande per le indennità a istanza devono essere presentate telematicamente via portale INPS (SPID livello 2/CIE/CNS) entro i termini; è possibile usare Contact Center multicanale o patronati per assistenza.
Finanziamento e istruzioni contabili
Oneri quantificati per il 2022/2023 con istruzioni contabili dettagliate: nuovi conti GAZ per rilevare pagamenti e recuperi, indicazioni sui conti di debito/riaccrediti e procedure di rendicontazione con lo Stato.
Testo integrale
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