Circolare numero 123 del 28-10-2022
Con il decreto del 5 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2022, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il decreto del 5 settembre 2022 che conferma per il 2022 una riduzione contributiva dell'11,50% per determinate imprese edili. Sono indicate le imprese e i lavoratori ammessi, le esclusioni e le regole di calcolo, le condizioni di accesso (es. DURC, assenza di condanne in materia di sicurezza) e le modalità operative per presentare le istanze telematiche e per la compilazione del flusso Uniemens, compresi i codici e le scadenze.
Riduzione contributiva per imprese edili anno 2022 (11,50%) - modalità operative e condizioni di accesso
Punti principali
Caratteristiche e misura dell'agevolazione
Riduzione contributiva pari all'11,50% sui contributi per assicurazioni sociali diverse dalla pensionistica, applicabile per i periodi di paga gennaio-dicembre 2022 e limitata agli operai occupati 40 ore settimanali (esclusi part-time).
Soggetti ammessi
Datori di lavoro del settore industria (codici statistici 11301-11305) e artigianato (41301-41305) con codici Ateco2007 da 412000 a 439909, con le esclusioni specificate nelle note (es. installazione impianti con codici 432101-432909 e relativi codici statistici).
Regole di calcolo e esclusioni
La base di calcolo va determinata al netto delle misure compensative previste dalla normativa (art.10 D.lgs. 252/2005 e successive modifiche) e ridotta secondo le disposizioni delle leggi citate; l'agevolazione non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali.
Condizioni di accesso
Requisiti: possesso del DURC (regolarità contributiva), rispetto delle norme sulla retribuzione imponibile, assenza di condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro nei cinque anni precedenti; non cumulabilità con altre agevolazioni specifiche e esclusione per lavoratori in contratti di solidarietà (per le ore ridotte).
Presentazione delle istanze
Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il modulo "Rid-Edil" nel Cassetto previdenziale su www.inps.it (Comunicazioni on-line → Invio nuova comunicazione). Le domande saranno verificate automaticamente e definite entro il giorno successivo.
Autorizzazioni e codici per Uniemens
In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione 7N (periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023). Per esposizione corrente usare codice causale L206; per recupero arretrati 2022 usare L207; per operai non più in forza valorizzare NFOR nella sezione individuale e usare la procedura di regolarizzazioni (UniEmens/vig).
Termini e durata
Lo sgravio riguarda il periodo gennaio-dicembre 2022; le domande possono essere inviate fino al 15 febbraio 2023 e le denunce contributive Uniemens possono fruire del beneficio fino al mese di competenza gennaio 2023.
Verifiche, recupero e responsabilità
In caso di dichiarazioni non veritiere le strutture competenti attiveranno le verifiche, le azioni verso l'Autorità giudiziaria e il recupero delle somme indebitamente fruite.
Gestione di matricole sospese/cessate
Per matricole sospese o cessate l'istanza va inoltrata tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale con dichiarazione conforme al fac-simile; la struttura competente attribuirà il codice 7N all'ultimo mese di attività della matricola se spettante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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