Circolare numero 126 del 04-11-2022
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione, di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il CCNL del comparto Sanità (firmato 21/05/2018) e l'introduzione degli incarichi di funzione (organizzazione e professionale) con relative indennità; riporta i principi normativi e giurisprudenziali sull'imponibilità contributiva ai fini del TFS (IPS) e del TFR, le aliquote applicabili e le voci retributive considerate utili per il calcolo dei trattamenti. Indica inoltre disposizioni transitorie, riferimenti a messaggi INPS e adeguamenti nel tracciato Uniemens.
CCNL comparto Sanità triennio 2016-2018: incarichi di funzione, imponibilità contributiva e voci utili per TFS (IPS) e TFR
Punti principali
Ambito di applicazione
Il CCNL del 21/05/2018 si applica al personale non dirigente del comparto Sanità (aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie, istituti zooprofilattici, IRCCS, RSA, ARPA, Age.Na.S., INMP, ex IPAB, ecc.) con rapporto a tempo indeterminato o determinato.
Incarichi di funzione e nuovi profili
Introduzione degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale) per ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale; istituiti anche i profili Specialista nei rapporti con i media giornalista pubblico e Specialista della comunicazione istituzionale. Le indennità sostituiscono gli incarichi di posizione organizzativa e coordinamento ove previsto e sono finanziate con il fondo 'Condizioni di lavoro e incarichi'. Importi: da 1.678,48 a 12.000 euro lordi annui, corrisposti in 13 mensilità.
Principi normativi sull'imponibilità per TFS (IPS)
Per il TFS/IPS si applica l'art.11 legge 8/3/1968 n.152: contributo pari al 6,10% sulla retribuzione imponibile calcolata all'80% (di cui 2,50% a carico del dipendente); la base imponibile è tassativa e comprende solo stipendio/salario, aumenti periodici, tredicesima e assegni in natura previsti per legge o regolamento. La giurisprudenza conferma un'interpretazione restrittiva, pertanto nuove voci contrattuali non possono essere rese utili per il TFS salvo norma di legge.
Principi normativi per il TFR
Per il TFR si applicano i criteri dell'art.2120 c.c. richiamati dall'Accordo quadro nazionale: sono utili l'intero stipendio tabellare, l'IIS, la RIA, la tredicesima e altre voci previste dalla previgente normativa. L'art.4 comma 2 consente alla contrattazione di inserire ulteriori voci utili al TFR se espressamente finanziate e compatibili con la finanza pubblica.
Aliquote e modalità di calcolo
Per le voci comuni a TFS e TFR il contributo è pari al 6,10% sulla retribuzione utile calcolata all'80% (aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione intera) a carico delle Amministrazioni. Per voci introdotte solo dalla contrattazione e utili esclusivamente al TFR è dovuto un contributo pari al 6,91%, sempre a carico delle Amministrazioni.
Voci retributive considerate utili
Ai fini IPS: stipendio tabellare (13 mensilità), RIA (13 mensilità), fascia retributiva superiore (13 mensilità), indennità professionale specifica (12 mensilità), indennità di coordinamento quota fissa (e quota variabile ove prevista). Ai fini TFR, oltre alle voci sopra, utili anche indennità di funzione per posizione organizzativa e assegni ad personam (non riassorbibili o riassorbibili nei limiti ancora in godimento alla cessazione). Per gli incarichi funzionali nuovi, eventuali assorbimenti devono essere valutati alla luce del principio di tassatività: la nuova voce è utile per IPS solo nei limiti dell'assorbimento di voci preesistenti; può essere utile al TFR se espressamente finanziata e indicata dal CCNL.
Disposizioni transitorie e adempimenti INPS
Fino al completamento dell'istituzione e assegnazione degli incarichi funzionali resta operativa la nota operativa ex Inpdap n.55 del 10/11/2009. L'INPS, con messaggio n.2440 del 01/07/2019, ha precisato la composizione della retribuzione imponibile, le aliquote e le modalità di denuncia, con modifiche al tracciato Uniemens - ListaPosPA per le retribuzioni erogate da ottobre 2019. Si rinvia alle tabelle allegate al CCNL per gli aumenti retributivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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