Circolare numero 124 del 28-10-2022
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022 ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 2 novembre 2022 è pari al 2,00%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,00% dal 2 novembre 2022; tale variazione incide sul calcolo degli interessi di dilazione/differimento e sulla misura delle sanzioni civili previste dalla legge n. 388/2000, con effetti anche sulle riduzioni applicabili in caso di procedure concorsuali.
Aggiornamento del TUR e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Punti principali
Premessa
La decisione di politica monetaria BCE del 27 ottobre 2022 ha portato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,00% a decorrere dal 2 novembre 2022, con impatto su contribuzioni e sanzioni amministrative.
Interesse di dilazione e di differimento
Per le rateazioni e i differimenti autorizzati a decorrere dal 2 novembre 2022 l'interesse applicabile è pari all'8% annuo; i piani di ammortamento già emessi e notificati con il precedente tasso non verranno modificati; per i differimenti il nuovo tasso si applica dalla contribuzione di ottobre 2022.
Sanzioni civili ordinarie
In caso di mancato o ritardato pagamento (art.116, comma 8, lett. a) e lett. b), secondo periodo) la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti: con il TUR al 2,00% la sanzione è 7,50% annuo; analoga misura si applica anche al comma 10.
Sanzioni in caso di evasione
Per l'ipotesi di evasione (art.116, comma 8, lett. b), primo periodo) rimane ferma la sanzione pari al 30% annuo, entro il limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
Nei procedimenti concorsuali, previa condizione di pagamento integrale di contributi e spese, le sanzioni possono essere ridotte: alla misura del TUR (oggi 2,00%) per la lett. a) e al TUR maggiorato di 2 punti (oggi 4,00%) per l'ipotesi di evasione; la riduzione non può comunque scendere sotto il tasso di interesse legale.
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